Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22329/2025, udienza del 14 maggio 2025, deposito del 13 giugno 2025, ha chiarito che, in tema di reati edilizi, l’illecito penalmente rilevante sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione (cfr., Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Rv. 275565; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850, massimata su altri punti; Sez. 3, n. 49687 del 07/06/2018, non massimata; conf., ancora, tra le non massimate, Sez. 4, n. 2324 del 29/11/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 39753 del 16/9/2021; Sez. 3, n. 22832 del 23/04/2021).
Si è chiarito, infatti, che l’attività svolta dal giudice penale, in presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo, consiste nel valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare l’atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della pubblica amministrazione (cfr. anche, sul punto, in motivazione: Sez. 3, n. 50500 del 23/11/2023, Rv. 285625; Sez. 3, n. 3577 del 01/10/2020, dep. 2021, n.m.; Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Rv. 273218).
In sostanza, può dirsi da tempo consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire non esclude l’affermazione della penale responsabilità per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l’intervento realizzato, né impone l’eventuale “disapplicazione” dell’atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo (Sez. 3, n. 33051 del 10/05/2017, Rv. 270644; Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Rv. 265034; Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Rv. 234469).
