Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 36776/2024, udienza del 4 luglio 2024, deposito del 3 ottobre 2024, ha escluso che il dottore commercialista, allorchè indagato o imputato, possa invocare il segreto professionale.
L’art. 200 cod. proc. pen., statuendo che «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria» tra gli altri «gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale» – e, dunque, anche i dottori commercialisti ex art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005 (Sez. 2, n. 46588 del 23/05/2017) – collega espressamente la disciplina del segreto alla testimonianza, delimitandone con sufficiente precisione l’ambito soggettivo di operatività, da ritenersi peraltro tassativo, trattandosi di norme derogatorie rispetto all’ordinario regime giuridico della testimonianza.
Né alcun argomento si può trarre, a ben vedere, dall’art. 256 cod. proc. pen.; norma che – prevedendo per i titolari dell’eventuale segreto professionale e del segreto d’ufficio l’obbligo di adempiere alla richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare gli atti e i documenti, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici e ed ogni altra cosa di cui abbiano la disponibilità per ragioni di ufficio, ministero, incarico o professione, salvo che oppongano per iscritto il segreto di Stato, il segreto professionale ovvero quello d’ufficio – lungi dal limitarsi a compiere un mero richiamo ricognitivo all’articolo summenzionato, rappresenta lo statuto normativo del segreto professionale e degli ambiti di sua applicabilità, disciplinando specificamente i rapporti intercorrenti tra il dovere di esibizione ed il segreto.
Del resto, l’impossibilità di ammettere l’opponibilità del segreto professionale da parte dell’imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell’ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010).
A ciò si aggiunga che la disciplina processuale dell’ordine di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen. presuppone un simmetrico dovere di collaborazione del destinatario terzo, prevedendo altresì che, in caso di opposizione tempestiva, il PM debba compulsare la procedura di accertamento prevista dal secondo corna della citata norma, potendo comunque sequestrare il documento richiesto laddove ritenga infondata l’opposizione, così prescindendo dal dissenso del professionista ed esponendosi al solo sindacato di legittimità sul giudizio di infondatezza, nonché sul presupposto, ivi espressamente tipizzato, della necessità insurrogabile dell’atto, non solo a fini probatori, ma addirittura a fini processuali ed operativi. Nessun argomento a favore di un’eventuale estensione della opponibilità del segreto professionale agli indagati/imputati potrebbe ricavarsi dalle due recenti sentenze delle Suprema Corte di cassazione richiamate dalla prospettazione difensiva.
Da un lato, infatti, la sentenza Sez. 2, n. 51446 del 18/10/2017, chiarisce espressamente l’idoneità della formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, ad impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, cod. proc. pen.
Dall’altro, la pronuncia n. 14082 del 14/11/2018, dep. 2019, riconosce – per la parte che qui interessa – la tipicità della figura del dottore commercialista rispetto alle categorie professionali alle quali la legge attribuisce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Ma in nessuna delle due citate decisioni appare emergere un’argomentazione utile all’estensione delle garanzie connesse alla disciplina del segreto professionale al professionista inquisito.
Parimenti deve argomentarsi con riferimento alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2012, anch’essa inconferente nel caso di specie.
Essa fa effettivo riferimento alla possibilità per gli imputati di opporre il segreto di Stato allorché afferma che «Il nuovo art. 41 della legge 124 del 2007 muta i termini del bilanciamento. L’imputato viene ad essere, infatti, per un verso, incluso tra i titolari del potere-dovere di opporre il segreto di Stato ma, al tempo stesso, sottratto – ove tenga la condotta conforme all’esigenza di protezione della sicurezza nazionale – al rischio di una indebita affermazione di responsabilità penale.
Lo Stato – mirando alla “autoconservazione” – richiede, cioè, anche alla persona sottoposta a processo il silenzio sulla notizia coperta da segreto, esigendo dalla giurisdizione un possibile esito processuale scevro da connotati negativi nei confronti del giudicabile, fermo restando il vaglio di essenzialità rimesso all’autorità giudiziaria».
Ma tale affermazione risulta circoscritta alla speciale disciplina del segreto di Stato, come tale, non estensibile al segreto professionale.
Ed invero, dal tenore letterale dell’art. 41 della legge n. 124 del 2007 – che, nel sancire che «ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato», non contiene alcuna clausola di esclusione, così consentendo alla Corte costituzionale di sancire l’estensione del segreto di Stato anche agli indagati/imputati – e dal confronto, tutt’altro che ultroneo, con l’art. 40 della medesima normativa – che ha modificato gli originari artt. 202 e ss., in materia di segreto di Stato – emerge, con evidenza, come il legislatore abbia inteso riferirsi anche agli imputati soltanto in ordine a questa seconda fattispecie.
Tanto che la disposizione a cui la Corte costituzionale si riferisce non è contenuta nel codice di procedura penale -che non è stato modificato quanto all’individuazione dei soggetti legittimati all’opposizione del segreto – ma nella legge speciale sul segreto di Stato.
Né alcuna garanzia a favore della posizione dell’odierno ricorrente potrebbe trarsi dall’art. 103 cod. proc. pen.
Fermo restando che la perquisizione con conseguente sequestro non può trovare ostacoli di sorta ove si indaghi proprio su ipotesi specifiche di reato a carico di un professionista diverso dal difensore penale – la cui peculiare tutela è accessoria ad una protezione qualificata della libertà personale degli assistiti – si rileva infatti che, anche laddove si intenda riconoscere l’applicabilità della norma al commercialista, nella qualità di difensore nel contenzioso tributario, le richiamate guarentigie non possano trovare applicazione nel caso di specie, essendo lo stesso interessato nelle indagini non già nella qualità di difensore di altri cittadini indagati, bensì in quella di cittadino indagato egli stesso, come tale non meritevole di privilegiata posizione difensionale.
Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., infatti, non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale – od espleti, quantomeno, attività difensiva – risultando dunque applicabili soltanto allorquando debbano essere tutelate la funzione difensiva o l’oggetto della difesa (Sez. 5, n. 35269 del 24/04/2013; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Rv. 253263); tanto che, in tema di sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore, qualora il mezzo di ricerca della prova venga disposto nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense di cui al terzo comma dell’art. 103 cod. proc. pen.; e ciò, in quanto non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell’oggetto della difesa, cui è finalizzata la disposizione in esame (Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Rv. 283822).
