Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 46502/2023, udienza del 13 ottobre 2023, deposito del 20 novembre 2023, ha affermato che il professionista legale citato come teste ed intenzionato ad opporre il segreto professionale, è comunque tenuto a presentarsi dinanzi l’autorità giudiziaria che lo ha convocato e solo alla presenza della stessa e delle parti può manifestare la predetta opposizione.
Il combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 194 e ss., dedicati questi ultimi alla testimonianza, delinea una precisa sequenza allorchè un libero professionista, nella specie un avvocato, sia citato a comparire dinanzi l’autorità giudiziaria per rendere testimonianza.
Il testimone citato ha l’obbligo di presentarsi dinanzi alla autorità giudiziaria.
Può sottrarsi alla comparizione soltanto adducendo un legittimo impedimento.
Una volta comparso alla presenza del giudice e delle altre parti, il testimone può opporre il segreto professionale.
Nel medesimo contesto il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 200, comma 2 cod. proc. pen., cioè ordinare al testimone di deporre, se la dichiarazione di astensione risulti infondata, ovvero disporre accertamenti se ha motivo di dubitare che lo sia.
Se invece il giudice ritenga accoglibile la dichiarazione, esonera il testimone, non dalla comparizione, ma dal rendere la deposizione.
Il testimone non può pertanto sottrarsi preventivamente alla comparizione, opponendo il segreto professionale, come invece ha fatto il ricorrente.
Il rifiuto, ingiustificato, opposto dal ricorrente alla comparizione comporta l’adozione dell’ordine di accompagnamento coattivo.
