Affidamento in prova al servizio sociale all’estero: la Cassazione tira le orecchie al tribunale di sorveglianza di Roma (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 20699/2025 ha ricordato che l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.

Nel caso in esame la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 d.l.g.s. 38 del 2016 e 47 ord. pen. con riferimento all’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, del tribunale di sorveglianza di Roma, per cui la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero non potrebbe essere eseguita in un altro Stato dell’Unione Europea e, conseguentemente, quanto alla mancata valutazione degli elementi indicati nell’istanza.

La doglianza è fondata.

L’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui le modalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale sono incompatibili con l’esecuzione dello stesso in uno Stato dell’Unione Europea non è corretta e le considerazioni secondo le quali ciò deriverebbe dal fatto che non sarebbe chiaro quale sarebbe l’autorità deputata al controllo del rispetto delle prescrizioni, come già analiticamente evidenziato nella sentenza Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338 – 01, alle cui considerazioni si rinvia, non hanno pregio.

Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedimenti legislativi coevi (dio . n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzioni pecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all’estero (nella Unione Europea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dalla pena pecuniaria.

Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attuare nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell’Unione europea”.

In tale prospettiva l’unico limite previsto all’applicazione delle misure definite nell’art. 2 è quello della incompatibilità delle disposizioni dei singoli stati con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo e non l’eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamento tra la disciplina in vigore nei diversi stati.

Sotto tale profilo, pertanto, il rilievo per cui la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero non sarebbe applicabile in quanto non sarebbe chiaro quale sarebbe l’autorità preposta alla valutazione e al controllo all’estero, tali non potendo in tal modo operare l’Ufficio esecuzione penale esterna e la Polizia di Stato, è inconferente.

Da una parte, infatti, l’Ufficio esecuzione penale esterna, considerato l’obbligo del condannato di eleggere domicilio in Italia e di collaborare, ha comunque la possibilità di compiere in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alla decisione del Tribunale di sorveglianza e l’istruttoria, così come la valutazione in termini di idoneità, non sono condizionate dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura venga eseguita all’estero.

Dall’altra, il controllo sull’osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all’esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l’oggetto della attribuzione allo Stato di esecuzione per cui si deve ritenere che la comune adesione all’Unione Europea e al suo ordinamento assicuri la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell’adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione.

Nello specifico, poi, l’art. 8 prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informa l’autorità giudiziaria italiana dell’avvenuto riconoscimento della decisione, e da tale comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione; l’autorità giudiziaria italiana “riassume l’esercizio del potere di sorveglianza” nel caso in cui lo Stato di esecuzione comunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debba considerare la durata e il grado “di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all’estero”.

Né, d’altro canto, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale del testo normativo che, seppure non menziona le misure alternative alla detenzione disciplinate dall’ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando agli stessi un senso più ampio

La nozione di “sanzione sostitutiva”, ad esempio, non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, bensì come “sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile anche all’affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.

Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall’art. 4 del dir n. 38/2016 che, definendo l’ambito di applicazione della disciplina dettata con riferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specifica elencazione che corrisponde a quanto l’ordinamento penitenziario (art. 47, commi sesto e settimo, ord. pen.) prevede per la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Per le ragioni esposte in sintesi, in conclusione si deve ribadire che «l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Rv. 279144 – 01 e tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, n.m.).

Nel caso di specie il Tribunale, ritenendo erroneamente e con considerazioni astratte che la misura alternativa dell’affidamento in prova non sia eseguibile in Romania, non si è conformata ai principi indicati e ha quindi, nella sostanza, omesso di pronunciarsi nel merito.

A fronte della data estremamente risalente in cui è stato commesso il reato in esecuzione, infatti, il provvedimento impugnato non rende alcun conto dell’istruttoria effettuata, non espone alcun argomento in ordine all’idoneità o meno della misura ai fini della rieducazione del condannato e, in tale prospettiva, circa l’idoneità dell’attività lavorativa esercitata dal ricorrente, né evidenzia, al di là dell’assertiva condivisione di quanto indicato dall’ufficio di sorveglianza in termini apodittici, quali sarebbero gli elementi, ulteriori e diversi dalla sola esistenza di precedenti penali contro il patrimonio, per i quali il ricorrente non sarebbe meritevole della più ampia misura richiesta.