Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7238/2025, udienza del 13 dicembre 2024, deposito del 20 febbraio 2025, ha ribadito il principio per il quale, in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell’art. 114 cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all’art. 684 cod. pen, la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione (così, Sez. 1, n. 22503 del 22/03/2024, Rv. 286404).
Difatti, il divieto di pubblicazione asseritamente violato non è posto a tutela delle esigenze investigative: dal contenuto del ricorso risulta che la fase delle indagini preliminari è chiusa, e in ordine ai fatti per i quali non era stata chiesta l’archiviazione deve essere celebrato il dibattimento. La chiusura delle indagini preliminari fa sicuramente caducare il segreto istruttorio e il divieto di pubblicazione stabilito a tutela delle esigenze legate ad esse. La presentazione di una richiesta di archiviazione deve essere ritenuta equivalente alla chiusura delle indagini preliminari, sia perché la disciplina di cui agli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. è collocata nel Titolo VIII, che tratta della “Chiusura delle indagini preliminari”, sia perché, qualora sopraggiungano elementi che facciano apparire necessarie nuove indagini, il pubblico ministero deve chiedere al giudice l’autorizzazione alla “riapertura” delle stesse (art. 414 cod. proc. pen.), al punto che le indagini svolte senza tale autorizzazione, relative allo stesso fatto, sono inutilizzabili.
Pertanto, si deve concludere che dopo la chiusura delle indagini preliminari, anche se l’azione penale non viene esercitata, il divieto di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero deve ritenersi caducato (vedi Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014, Rv. 261195). Rafforza tale valutazione anche il testo dell’art. 114, cod. proc. pen. che, come detto, al comma 3 prevede la prosecuzione di un divieto di pubblicazione solo quando ‘si procede al dibattimento’, e al comma 5 stabilisce una specifica procedura per applicare il divieto di pubblicazione qualora non si proceda al dibattimento.
