Convocazione assemblea condominiale per email ordinaria (Redazione)

La convocazione all’assemblea per email ordinaria autorizzata dal condomino è valida?

L’autonomia privata può derogare all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile?

La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 16399 depositata il 18 giugno 2025 ha precisato che l’articolo 66, terzo comma, disp. att. Cc prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione all’assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall’autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell’avviso inidonee a documentarne la consegna all’indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.