La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 13806/2025, in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha stabilito che il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’ufficio di esecuzione penale esterna, ha l’onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato.
Fattispecie relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata ed ingiustificata inerzia da parte del condannato.
Il ricorrente è stato condannato al lavoro sostitutivo previsto dall’art. 20-bis, comma 1, n. 3, cod. pen.
La procedura di esecuzione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è disciplinata dall’art. 661 cod. proc. pen., modificato dallo stesso decreto, che stabilisce che: “1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. 1-bis.
L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660”.
Con riferimento al lavoro di pubblica utilità, quindi, l’esecuzione è ordinata direttamente dal giudice che ha applicato la pena, il quale “provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L’art. 63, comma 1, l. 689 del 1981, richiamato dall’art. 661 citato, a sua volta, dispone che: “La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato.
La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all’articolo 70.
Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale”.
Pertanto, per effetto del combinato disposto dell’art. 661 del codice e dell’art. 63 l. n. 689 del 1981, la procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità:- è iniziata dal giudice, senza alcun intervento del pubblico ministero, cui è prevista soltanto la comunicazione per le eventuali iniziative di cui all’art. 70 l. n. 689 del 1981, che riguardano il caso in cui siano in esecuzione contemporaneamente più titoli; l’adempimento posto a carico del giudice per dare impulso alla procedura è, in particolare, la trasmissione della sentenza di condanna all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei Carabinieri, competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’U.E.P.E. che deve prendere in carico il condannato; la procedura prosegue con la consegna di copia della sentenza al condannato ad opera dell’ufficio di pubblica sicurezza o del comando dell’Arma dei Carabinieri, e con l’ingiunzione di presentarsi immediatamente all’U.E.P.E.; una volta consegnata la copia della sentenza all’interessato, non vi sono ulteriori adempimenti a carico di organi dello Stato, perché la procedura prevede soltanto che l’U.E.P.E. riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul suo percorso di reinserimento sociale.
L’art. 63 l. n. 689 del 1981 è, pertanto, molto esplicito nell’onerare il condannato, una volta ricevuta la consegna di copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’UEPE, di dare impulso alla procedura, e prevede finanche l’ipotesi in cui l’esecuzione della pena sostitutiva non possa iniziare perché il condannato è detenuto per altro titolo disponendo in tal caso che, immediatamente dopo la dimissione, il condannato è tenuto a presentarsi all’U.E.P.E. per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Ne consegue che non vi è spazio nel sistema dell’art. 661, comma 1-bis, del codice e dell’art. 63 l. n. 689 del 1981 per poter applicare anche all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’art. 20-bis cod. pen. la diversa procedura di esecuzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., che, in presenza di una norma procedurale descritta dal legislatore in modo molto meno dettagliato e che si risolveva, in definitiva, nella sola previsione del secondo periodo dello stesso comma 9-bis, che si limitava a disporre che “con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata (Sez. 1, Sentenza n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D’Aniello, Rv. 281189; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, che ricostruisce in modo corretto la procedura di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, e che prende atto dell’inadempimento del condannato all’onere di dare impulso alla procedura, resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto
