Importazione di stupefacenti: basta per la consumazione del reato la conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 13083/2025 ha stabilito che ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo fra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell’importatore, della materiale disponibilità, anche all’estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all’introduzione della stessa nel territorio nazionale.

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo fra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, ma è necessario il conseguimento, da parte dell’agente, della materiale disponibilità, anche all’estero, della sostanza e del controllo delle successive operazioni volte al trasporto e all’introduzione della stessa nel territorio nazionale (Sez.6, n. 37350 del 10/7/2024, Rv. 287028; Sez. 6, n. 9834 del 14/2/2024, Rv. 286165; Sez.6, n. 40044 del 29/9/2022, Rv. 283942 e precedenti conformi).

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale deve ritenersi preferibile rispetto al diverso orientamento secondo cui ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione, senza necessità dell’acquisizione dell’autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, n.6498 del 26/1/2021, Rv. 280932; Sez.4, n. 38368 del 4/7/2023, Rv. 284960).

Deve rilevarsi, invero, che ai fini della consumazione dell’importazione di sostanze stupefacenti, occorre un quid pluris rispetto al mero acquisto, che, quanto meno, dia concretamente inizio alle operazioni volte alla introduzione della sostanza nel territorio nazionale.

A tal fine, si ritiene che la soglia minima necessaria per l’avvio di tale fase e la conseguente consumazione del reato non sia rappresentata dall’effettivo trasferimento della sostanza nel territorio nazionale, bensì dal conseguimento, anche all’estero, della materiale disponibilità della sostanza e del controllo delle successive operazioni di trasporto e di introduzione della sostanza acquistata nei confini nazionali.

2 commenti

  1. Buongiorno,

    ho provato a cercare la sentenza da voi commentata sul sito della Cassazione, ma associata a questo numero risulta un’altra sentenza.

    Potreste aver indicato un numero di sentenza sbagliato?

    Grazie e buon lavoro

    avv. Camillo Gurgo

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