Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 21591/2025, udienza del 26 febbraio 2025, deposito del 9 giugno 2025, ha ribadito che l’immutabilità del giudice, sancita dall’art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare (cfr. Sez. 1, n. 13599 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270057 – 01) e in materia di esecuzione e sorveglianza (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014, Rv. 262258 – 01; Sez. 1, n. 17146 del 05/04/2016, Rv. 267242 – 01).
In ogni caso, con riferimento al mutamento della persona fisica del giudice nel dibattimento, si reputa che la sentenza sia affetta da nullità assoluta e insanabile, vizio rilevabile, in ogni stato e grado, anche di ufficio (Sez. 5, n. 6432 del 7/01/2015, Rv. 263424 – 01), con principio da estendersi, come detto, anche alle decisioni del giudice collegiale che decide sulle impugnazioni cautelari.
Sicché, la decisione deve essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura e, dunque, in caso di provvedimento di competenza di un giudice collegiale, dal collegio composto dalle medesime persone fisiche, pena la nullità del provvedimento adottato.
