Bomba carta: condizioni per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. ovvero del delitto di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 13831/2025 ha stabilito che la “bomba-carta” caratterizzata da limitata carica esplosiva è ricompresa tra le materie esplodenti, sicché la sua detenzione non preceduta dalla denuncia all’autorità integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen., mentre quella che, per natura e quantità della carica e per le modalità di confezionamento, abbia capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo va considerata un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell’art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

La giurisprudenza di legittimità a proposito di bomba carta ha affermato che, «per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le “materie esplodenti”, onde l’omessa denuncia all’Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all’art. 679 cod. pen. in relazione all’art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell’art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895» (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Rv. 273353 – 01).

Il congegno esplosivo è reso riconoscibile dalla ricorrenza del requisito della micidialità, definita come la capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Rv. 280857; Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979 – 01).

Deve tenersi conto della potenzialità e della pericolosità del materiale esplosivo, piuttosto che dei concreti effetti prodotti dall’eventuale esplosione verificatasi, e anche delle modalità di preparazione e di concreto uso che se ne è fatto.

In proposito si è dunque affermato che «in tema di armi e materie esplodenti, l’ambito di applicabilità dell’art.678 cod.pen. è limitato – oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l’impero di una normativa speciale – alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della “micidialità”; quest’ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva» (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Rv. 208255 – 01).

Precisa Sez. 1, n. 9719 del 18/06/1999, Rv. 214938 -01 che « il carattere della “micidialità” (…) è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva».

In ogni caso sulla distinzione tra materiali esplodenti ed esplosivi in senso proprio la giurisprudenza ha individuato ipotesi, in cui si potevano effettivamente escludere effetti deflagranti e dirompenti, ben diverse da quelle ricorrente nel caso di specie (lo si è per esempio escluso per singoli petardi, come affermato in Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Rv. 244630, per le sue evidenti caratteristiche di composizione chimica e le modalità di fabbricazione).

Nel caso in esame, l’applicazione alla condotta contestata della fattispecie di cui all’art. 699 cod. pen. è sorretta da una motivazione contraddittoria che da una parte dà atto della «innegabile» «concreta pericolosità del materiale adoperato per la costruzione degli ordigni», per altro verso trae profili di dubbio sulla capacità offensiva del materiale medesimo dalla mera possibilità che le conseguenze concrete dell’esplosione possano essere state ridimensionate dagli errori nell’esecuzione dell’innesco commessi dall’imputato.

A fronte degli elementi in base ai quali la Corte territoriale aveva considerato concretamente pericolose le bombe carta che erano plurime e che hanno pure dimostrato una significativa capacità distruttiva potenziale, l’inquadramento della condotta al di fuori delle fattispecie previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 è del tutto incoerente e frutto di una frattura del percorso logico.

La qualificazione giuridica della condotta, pertanto, non appare corretta né i criteri utilizzati per individuare la natura del materiale e i suoi potenziali effetti non sono in linea con la giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata