Sospensione dell’esecuzione della pena e rigetto di misura alternativa: possibile la sospensione della pena ai sensi dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010? (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15683/2025 ha esaminato la questione relativa al condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione e richieda una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.

Il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata è incorsa in un errore di interpretazione della legge processuale nel momento in cui ha ritenuto che la circostanza che la condannata avesse beneficiato della sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., avesse presentato istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza, e se la fosse vista respingere, precludesse l’applicazione nei suoi confronti di una nuova sospensione dell’esecuzione finalizzata alla presentazione di una domanda di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010,

Il motivo è infondato.

In ordine ai rapporti tra la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010, nella giurisprudenza di legittimità è stato ritenuto necessario distinguere due diverse ipotesi:

1) la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa;

2) la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che è stata respinta.

Sulla prima ipotesi – che negli atti del giudizio di merito è stata definita del condannato “inerte” – si sono succeduti due diversi orientamenti interpretativi.

Secondo un primo indirizzo, “il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione, ai sensi dall’art. 1 della l. n. 199 del 2010” (Sez. 1, n. 48425 del 27/11/2012, P.m. in proc. Baretto, Rv. 253981 – 01).

Questa interpretazione era stata poi modificata da successive pronunce che avevano ricostruito diversamente il sistema e sostenuto, invece, che “nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio” (Sez. 1, n. 4971 del 09/12/2014, dep. 2015, P.m. in proc. Vullo, Rv. 262642 – 01).

L’interpretazione della sentenza Vullo era stata seguita poi dalla giurisprudenza successiva, che aveva convenuto che “nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio” (Sez. 1, n. 14987 del 13/03/2019, P.g. in proc. Mihai, Rv. 275330 – 01).

Sulla seconda ipotesi, ovvero la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che è stata respinta – che negli atti del giudizio di merito viene definita del condannato “non meritevole” – invece, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in modo univoco nel senso che non sia dovuta una seconda sospensione dell’esecuzione.

In questo senso, nella prima applicazione successiva all’entrata in vigore della l. n. 199 del 2010, si era già espressa la pronuncia Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, P.g. in proc. Fazio, Rv. 253973 – 01, secondo cui “il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dall’art. 1 della l. n. 199 del 2010”.

L’orientamento della pronuncia Fazio si è poi consolidato con la successiva Sez. 1, Sentenza n. 50485 del 07/10/2019, PM in proc. Dahbaoui, n.m., nella cui motivazione si legge che “altra e ben diversa situazione è quella segnata da un intervento del Tribunale di sorveglianza che, richiesto della concessione di una misura alternativa, l’abbia negata. In questi casi v’è l’espressione dì un giudizio di non meritevolezza della misura extramuraria che impedisce l’utile attribuzione al magistrato di sorveglianza, in immediata sequenza cronologica, della valutazione dei presupposti dell’esecuzione domiciliare. Vale allora, per dette ipotesi, il principio di diritto per il quale il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dall’art. 1 della I. n. 199 del 2010”.

L’indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito ancor più di recente nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 20164 del 07/12/2022, dep. 2023; Balla, n.m., nella cui motivazione si legge che “si deve ribadire quanto già chiarito dalla sentenza Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Rv. 253973 01, da intendere qui riportata, nella cui motivazione sono illustrate le ragioni in base alle quali la legge n. 199 del 2010 non può essere intesa come una seconda possibilità per ottenere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen.

Tale sentenza riguarda un caso in cui il condannato aveva già subìto il rigetto dell’istanza dì concessione di misura alternativa alla detenzione, e non v’è ragione per valutare in modo più favorevole la situazione in concreto oggi esaminata, nella quale Ervin Balla ha ottenuto, come si è detto, la sospensione dell’ordine di carcerazione e la concessione di misura alternativa, ma l’ordinanza di concessione è stata poi dichiarata inefficace per impossibilità di notifica dovuta a irreperibilità del condannato”, e deve ritenersi, pertanto, ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Non è, pertanto, vero quanto scrive il ricorso, ovvero che sulla situazione del condannato “non meritevole” esisterebbero due diversi indirizzi di giurisprudenza, perché, a sostegno della propria affermazione, il ricorso cita la sentenza Vullo, che, però, come detto, riguarda la diversa situazione del condannato “inerte”, la sentenza Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, P.m. in proc. Sanzo, Rv. 253333 – 01, che, a sua volta, riguarda una fattispecie concreta in cui il condannato era rimasto “inerte”, e la sentenza Sez. 1, n. 37320 del 08/07/2015, Campanile, Rv. 264692 – 01, che, però, è di rigetto del ricorso del condannato.

Nel caso in esame, la cassazione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento delle pronunce Fazio, Dahbaoui e Balla, e pertanto ha stabilito il seguente principio di diritto: il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.