Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen: condizioni (Riccardo Radi)

Si può presentare il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.?

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 21925/2025 ha ricordato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 5 novembre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato nell’interesse di A.G. avverso l’ordinanza emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo imputato avverso la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dalla Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di truffa aggravata, e condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del condannato, deducendo con un unico articolato motivo la sussistenza di un errore di fatto della sentenza impugnata della quale, pertanto, chiede la revoca

Decisione

La Suprema Corte ha premesso che: «È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso» (ex ceteris: Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483 – 01; Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 – 01).

Ciò premesso, deve, innanzitutto, darsi atto che nella sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione qui in esame si è evidenziata (pag. 2) la sottoposizione a questa Corte di legittimità della questione afferente alla circostanza che la Sezione Settima penale sarebbe incorsa in un errore di fatto dando per scontato che la Corte di appello abbia deciso in relazione ad una istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in presenza di un programma di trattamento esistente, mentre lo stesso era stato richiesto, ma non era ancora stato elaborato dall’UEPE e quindi non era ancora presente agli atti.

La Sesta sezione penale della Corte di cassazione risulta aver preso atto di detta doglianza ed avervi dato risposta.

Non compete di certo all’odierno Collegio stabilire se tale decisione sia o meno corretta in punto di diritto, è però un dato oggettivo che trattasi di questione che non poteva – alla luce del principio sopra indicato – essere riproposta in questa sede, essendo già stata sottoposta e decisa dalla Sesta Sezione penale di questa Corte senza che in tale ultima decisione sia ravvisabile la presenza sul punto di un errore di percezione degli elementi procedimentali.

Quindi il ricorso straordinario è ipoteticamente possibile ma di fatto assai impervio da percorrere con speranza di successo.