La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 12514/2025, in tema di reati ambientali, ha stabilito che l’attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso, di cui all’art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, esige l’effettuazione di interventi di concreto aiuto all’ambiente, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un’effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell’agente, priva di ogni effetto.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che l’azione riparatoria, pur se eseguibile anche a distanza di tempo dalla commissione del reato, dev’essere, comunque, avviata prima dell’inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventi già realizzati e non “in fieri”.
