La cassazione sezione 3 con l’ordinanza numero 16211 depositata il 17 giugno 2025 ha premesso che in tema di processo telematico, ogni tentativo di deposito genera una pec di esito controlli, ma soltanto la pec di consegna – che viene rilasciata dal gestore pec del ministero della Giustizia nel momento in cui il messaggio, contenente la busta telematica, è ricevuto nella casella pec di detto ministero – contiene il messaggio di invio con relativa busta allegata.
Ne consegue che, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare e produrre la pec di esito controlli, ma è necessario allegare e produrre (nel formato .msg o nel formato .eml) la pec di consegna, in quanto solo l’esame di detta pec consente di verificare che cosa e quando sia stato depositato.
