La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 19086/2025 ha stabilito che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all’art. 182 e ss. cod. proc. pen..
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell’avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale.
Non può invero condividersi l’assunto difensivo secondo cui la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, effettuato – anziché presso il domicilio eletto – presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., possa considerarsi “omessa” (unica situazione che legittimerebbe la proposizione della nullità nella sede odierna, dato che la corrispondente eccezione non risulta esser stata sollevata dinanzi al Tribunale).
Dallo stesso contenuto del ricorso, infatti, emerge che gli operanti incaricati della notifica, pur non recandosi al domicilio della P., avevano contattato telefonicamente quest’ultima, informandola “della natura della notifica che doveva sottoscrivere“, ed avvisandola della necessità di doverla raggiungere per effettuare l’incombente.
Risulta inoltre che gli operanti si erano sentiti rispondere dalla P. che era al mare e che – non avendo intenzione di rivelare la località in cui si trovava – sarebbe passata nel pomeriggio negli uffici per ritirare l’atto; a quel punto, dopo aver vanamente prospettato alla P. le ragioni di urgenza, le avevano anche inviato una mail all’indirizzo da lei indicato, utilizzando l’indirizzo pec istituzionale (cfr. i brani dell’annotazione di P.G. riportati a pag. 1 seg. del ricorso).
Deve allora ritenersi applicabile, nella fattispecie in esame, il principio secondo cui «Fa notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932 – 01).
È infatti evidente che, nel caso di specie, il diritto di difesa della P. ha ricevuto – con il procedimento di notifica esauritosi ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. – una tutela di ben maggiore consistenza, rispetto al mero accesso degli operanti al domicilio eletto: ella è stata infatti non solo direttamente informata anche in ordine alle ragioni della telefonata e alla tipologia dell’atto da notificare, ma è stata anche destinataria – nonostante l’atteggiamento scarsamente collaborativo, comprovato dal rifiuto di specificare la località marittima in cui si trovava – di una mail inviata dagli operanti a mezzo pec istituzionale.
Né può immaginarsi che gli operanti – onerati di una notifica per sua natura urgente, quale quella relativa alla fissazione di un’udienza camerale di riesame – avrebbero dovuto limitarsi ad attendere, fiduciosi, che la P. passasse in ufficio, come da lei prospettato telefonicamente.
