Caso Cavallotti c. Italia e questione della confisca senza condanna: depositato il parere del Prof. Paulo Pinto de Albuquerque in qualità di esperto indipendente (Vincenzo Giglio)

Premessa

Paulo Pinto de Albuquerque, professore ordinario di materie penali presso l’Università Cattolica di Lisbona e già componente della Corte europea dei diritti umani dal 2011 al 2020, ha rilasciato, a richiesta dei ricorrenti impegnati nel caso Cavallotti c. Italia, un parere in qualità di esperto indipendente sulle questioni giuridiche essenziali per la soluzione della controversia che, come noto, ruota attorno alla legittimità della confisca senza condanna nelle procedure di prevenzione patrimoniale.

I ricorrenti hanno già inoltrato il documento alla Corte EDU, chiedendo contestualmente l’assegnazione del caso alla Grande Camera.

L’interesse collettivo della controversia e la delicatezza dei principi convenzionali chiamati in causa hanno indotto i ricorrenti a rendere pubblico il parere del Prof. Pinto de Albuquerque.

Li ringraziamo di questo e contribuiamo a nostra volta a divulgare il documento, allegandolo alle fine del post nella versione in lingua inglese in cui è stato redatto.

Forniamo comunque qui di seguito un nostro sintetico riassunto.

Il parere

Il documento fornisce un parere di un esperto indipendente sulla confisca senza condanna per appartenenza a un’organizzazione mafiosa, analizzando il quadro giuridico e le procedure legali coinvolte.

Confisca senza condanna per appartenenza alla mafia

Il caso riguarda la confisca preventiva dei beni dei membri sospettati di organizzazioni mafiose in Italia, sollevando questioni legali sulla compatibilità con i diritti umani. La saga giudiziaria della famiglia Cavallotti evidenzia le problematiche legate all’applicazione della legge contro la mafia.

  • Procedimenti legali in corso riguardano due cause nazionali e quattro ricorsi alla Corte europea dei diritti umani.
  • Le questioni giuridiche includono la compatibilità della confisca preventiva con gli articoli 6 e 7 della Convenzione sui Diritti Umani e l’Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1.
  • La famiglia Cavallotti è stata perseguitata per oltre 27 anni, con accuse di appartenenza a un’organizzazione mafiosa, ma è stata infine assolta.

Contesto della Legge Rognoni-La Torre

La legge italiana Rognoni-La Torre è stata fondamentale nella lotta contro la mafia ma ha anche portato a conseguenze legali complesse per individui innocenti. La legge è stata implementata in un contesto di violenza e sacrificio da parte di figure eroiche.

  • La legge fu approvata negli anni ’80 per combattere le organizzazioni mafiose.
  • Creò una complessa cornice normativa che ha talvolta colpito persone innocenti.
  • La lotta contro la mafia ha causato la morte di giudici e attivisti, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Procedimenti giudiziari della famiglia Cavallotti

La famiglia Cavallotti ha affrontato un lungo processo, culminato in un’assoluzione dopo anni di detenzione preventiva e accuse infondate. Le decisioni giudiziarie hanno mostrato contraddizioni significative e violazioni dei diritti.

  • I fratelli Cavallotti sono stati accusati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa e di manipolazione di appalti pubblici.
  • Dopo un lungo processo, sono stati assolti nel 2001, ma la Corte d’appello ha successivamente ribaltato l’assoluzione.
  • La Corte di cassazione ha annullato la condanna, evidenziando gravi errori di valutazione e violazioni dei diritti.

Critiche alla procedura di confisca

Le procedure di confisca preventiva sollevano preoccupazioni riguardo alla presunzione di innocenza e alla mancanza di una base legale chiara. Le decisioni giudiziarie hanno messo in discussione la proporzionalità e la giustificazione delle misure adottate.

  • La confisca è stata imposta senza una condanna penale, violando il principio di presunzione di innocenza.
  • Le misure di confisca sono state criticate per la loro mancanza di una base legale prevedibile e per il loro carattere sproporzionato.
  • Le decisioni della Corte hanno evidenziato la necessità di un equilibrio tra la lotta contro la mafia e la protezione dei diritti individuali.

Sequestro e confisca dei beni della famiglia Cavallotti

Il testo descrive il sequestro e la confisca dei beni della famiglia Cavallotti da parte del Tribunale di Palermo, motivato da sospetti di appartenenza a un’organizzazione mafiosa e di attività illecite. Le misure preventive sono state applicate in base a prove di pericolosità sociale e collegamenti con la mafia.

  • Il 31 maggio 1999 il Tribunale di Palermo ordinò il sequestro dei beni della famiglia Cavallotti.
  • I membri della famiglia erano sospettati di appartenenza a Cosa Nostra e di attività illecite legate agli appalti pubblici.
  • Il sequestro fu giustificato da prove di pericolosità sociale e da un intreccio di relazioni con figure mafiose.
  • La confisca definitiva fu disposta il 29 settembre 2011, con misure di sorveglianza pubblica speciale.

Procedimenti giudiziari e impugnazioni

Il testo illustra i vari procedimenti giudiziari e le impugnazioni presentate dai membri della famiglia Cavallotti contro le misure di sequestro e confisca. Nonostante le loro argomentazioni, le decisioni del tribunale furono confermate in più occasioni.

  • Gli appellanti avevano contestato l’uso di prove dichiarate inammissibili e l’assenza di un legame diretto con attività mafiose.
  • La Corte d’appello aveva confermato la confisca di alcuni beni, mentre altri erano stati restituiti.
  • La Corte di cassazione aveva respinto gli appelli, affermando che l’assoluzione non implica automaticamente l’assenza di pericolosità sociale.

Evoluzione della legislazione sulla confisca

Il testo analizza l’evoluzione della legislazione italiana riguardante la confisca dei beni, in particolare in relazione alle misure preventive contro la mafia. Viene evidenziato il passaggio da misure punitive a misure preventive.

  • La legge del 1956 introdusse misure preventive contro individui pericolosi per la sicurezza pubblica.
  • La legge Rognoni-La Torre del 1982 estese la confisca preventiva a sospetti di associazione mafiosa.
  • Le riforme del 2008/2009 ampliarono l’ambito delle misure patrimoniali a soggetti con pericolosità generica.

Giurisprudenza e Interpretazione della confisca

Il testo discute le decisioni giurisprudenziali che hanno influenzato l’interpretazione delle misure di confisca e la loro applicazione. Viene sottolineata la tensione tra la natura preventiva e quella punitiva della confisca.

  • La Corte di cassazione ha stabilito che la confisca preventiva non è una misura punitiva, ma una misura di sicurezza.
  • Sentenze recenti hanno evidenziato la necessità di un controllo di proporzionalità nella confisca dei beni.
  • La giurisprudenza ha aggiornato la definizione di “appartenenza” a un’associazione mafiosa, richiedendo prove concrete di pericolosità attuale.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla confisca

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla confisca dei proventi da reato stabilisce l’obbligo di cooperazione tra gli Stati membri per la confisca dei beni illeciti. Essa prevede che la cooperazione possa essere rifiutata solo in determinate circostanze legate a decisioni giuridiche.

  • Gli Stati devono cooperare per la confisca dei proventi da reato.
  • La cooperazione può essere rifiutata se non c’è una condanna precedente.
  • La Convenzione del 2005 aggiorna quella del 1990, introducendo misure più rigorose.
  • È prevista la confisca preventiva in casi di pericolo per la società.
  • La Corte di cassazione francese ha riconosciuto la confisca preventiva italiana in un caso specifico.

Direttive dell’Unione europea sulla confisca

Le direttive dell’Unione europea hanno cercato di armonizzare le norme sulla confisca, ma hanno avuto successo limitato. La Direttiva 2014/42 ha introdotto la confisca senza condanna, ma con restrizioni.

  • La Direttiva 2014/42 consente la confisca senza condanna in determinate circostanze.
  • La Commissione ha concluso che l’armonizzazione è stata insufficiente.
  • La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le misure di confisca devono essere legate a procedimenti penali.
  • La proposta di regolamento del 2016 mira a migliorare il riconoscimento reciproco delle ordinanze di congelamento e confisca.

Modelli di confisca non conseguente a condanna

Esistono diversi modelli di confisca non conseguente a condanna in Europa, ognuno con caratteristiche e requisiti specifici. Questi modelli variano notevolmente tra i vari Stati membri.

  • Il primo modello prevede la confisca in contesti penali senza condanna finale.
  • Il secondo modello utilizza procedimenti civili per stabilire il legame indiretto con reati.
  • Il terzo modello si basa su ordini di ricchezza inspiegabile, spostando il peso della prova sul proprietario.
  • Alcuni Stati membri, come il Regno Unito, hanno adottato misure più avanzate.

Iniziative internazionali e raccomandazioni

Le iniziative internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, incoraggiano la confisca senza condanna. Tuttavia, non esistono obblighi legali vincolanti per gli Stati membri.

  • La Convenzione invita a considerare la confisca di beni illeciti senza condanna.
  • Raccomandazioni internazionali esistono, ma non sono obbligatorie.
  • La Task Force per la lotta al riciclaggio di denaro suggerisce misure per la confisca senza condanna.
  • La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la legittimità dell’inversione dell’onere della prova in procedimenti non penali.

Osservazioni preliminari sulla confisca preventiva

Il testo analizza la compatibilità delle misure di confisca preventiva con i diritti fondamentali, in particolare il principio della presunzione di innocenza e la natura punitiva di tali misure.

  • La legge n. 575/1965 e le sue modifiche erano applicabili al momento dell’emissione dei decreti di sequestro e confisca.
  • La nuova legislazione anti-mafia non si applica ai procedimenti già avviati prima della sua entrata in vigore.
  • La Corte è chiamata a valutare se le misure di confisca preventiva violano la presunzione di innocenza degli interessati.

Questioni giuridiche sollevate dalla Corte

Il documento discute le domande specifiche poste dalla Corte riguardo ai requisiti legali per la confisca preventiva.

  • La Corte deve determinare se le misure di confisca preventiva sono considerate una pena.
  • Si esamina se le misure di confisca preventiva sono determinative di un’accusa penale secondo i criteri di Engel.
  • La Corte deve anche considerare la legittimità e la proporzionalità dell’interferenza con il diritto di proprietà.

Analisi della presunzione di innocenza

Il testo esplora come le misure di confisca preventiva possano compromettere la presunzione di innocenza degli individui coinvolti.

  • I decreti di sequestro e confisca utilizzano un linguaggio che implica una presunzione di colpevolezza.
  • Le misure preventive sono state emesse nonostante le assoluzioni in procedimenti penali.
  • La Corte deve valutare se le dichiarazioni dei giudici abbiano danneggiato la reputazione degli interessati.

Natura e scopo della confisca preventiva

Si discute la natura giuridica della confisca preventiva e il suo scopo nel contesto del diritto italiano.

  • La confisca preventiva è considerata una misura di natura punitiva, nonostante le affermazioni contrarie della giurisprudenza.
  • La legge italiana equipara la confisca preventiva a una pena, con effetti simili a quelli delle condanne penali.
  • La confisca mira a rimuovere beni di origine illecita dal mercato, ma la sua applicazione è controversa.

Conclusioni sulla violazione dei diritti

Il documento conclude che le misure di confisca preventiva violano i diritti fondamentali degli individui.

  • Le espressioni utilizzate nei decreti giudiziari suggeriscono una colpevolezza presunta.
  • La Corte di cassazione ha rinforzato la presunzione di colpevolezza, ignorando le assoluzioni precedenti.
  • La mancanza di un legame chiaro tra la pericolosità sociale e la confisca di beni è stata evidenziata come problematica.

La natura della confisca preventiva

La confisca preventiva è considerata una misura punitiva e retributiva, piuttosto che preventiva, in quanto mira a ripristinare una situazione precedente al crimine. Essa si basa su una responsabilità collettiva, colpendo non solo i colpevoli ma anche i loro eredi.

  • La confisca preventiva è vista come una forma di punizione, simile alla responsabilità collettiva medievale.
  • Essa può colpire beni di origine legittima, non solo quelli illeciti, come dimostrato da diverse sentenze della Cassazione.
  • La giurisprudenza italiana mostra una discrepanza tra la teoria e la pratica, con la confisca che impoverisce più di quanto il proposto si sia arricchito.

Le procedure di confisca preventiva

Le procedure di confisca preventiva sono caratterizzate da una mancanza di garanzie per i diritti di difesa e da un approccio inquisitorio. Questo solleva preoccupazioni sulla loro equità e legalità.

  • Le indagini preliminari non sono regolate e possono durare indefinitamente, senza limiti di prescrizione.
  • I giudici non sono vincolati da criteri specifici nella selezione delle prove, il che può portare a decisioni arbitrarie.
  • La confisca preventiva può essere impugnata solo per violazione di legge, non per difetti di motivazione.

La severità della confisca preventiva

La confisca preventiva ha conseguenze severe sui diritti individuali, colpendo il diritto di proprietà e l’iniziativa economica. Essa può avere effetti devastanti sulla vita patrimoniale e personale degli interessati.

  • La confisca può colpire beni che superano i presunti profitti illeciti, influenzando gravemente la vita delle persone coinvolte.
  • La Corte di Strasburgo ha trascurato l’impatto severo della confisca, considerandola non punitiva.
  • La giurisprudenza italiana non fornisce una base chiara e prevedibile per l’applicazione della confisca preventiva.

La questione dell’appartenenza ad associazioni mafiose

La definizione di “appartenenza ad associazioni mafiose è vaga e suscettibile di interpretazioni diverse, violando il principio di legalità. Ciò porta a incertezze giuridiche e a potenziali violazioni dei diritti degli individui.

  • La giurisprudenza italiana presenta due tendenze: una restrittiva e una ampia, riguardo alla definizione di appartenenza.
  • La mancanza di chiarezza nella definizione di appartenenza consente la confisca di beni anche a persone assolte da accuse di associazione mafiosa.
  • La responsabilità collettiva è utilizzata per giustificare la confisca, ignorando la responsabilità personale degli individui coinvolti.

Principi generali sulla confisca

La sentenza Gogitidze e altri contro Georgia stabilisce i principi fondamentali riguardanti la confisca non basata su condanna, evidenziando la legittimità e la proporzionalità dell’interferenza con il diritto di proprietà.

  • La Corte non richiede prove “oltre ogni ragionevole dubbio” per la confisca in procedimenti civili in rem legati a proventi di crimine.
  • La confisca è considerata un controllo sull’uso della proprietà, anche se comporta la perdita irrevocabile di beni.
  • La confisca in Georgia ha riguardato beni per un valore di 450.000 euro e una casa, precedendo procedimenti penali.

Comparazione con il caso Cavallotti

Il confronto tra il caso Gogitidze e la saga giudiziaria dei Cavallotti è inadeguato a causa delle differenze nel quadro legale e nelle circostanze fattuali.

  • La confisca in Georgia era condizionata all’accusa di crimini specifici, mentre in Italia la confisca preventiva si basa su pericolosità qualificata.
  • Gli effetti della confisca sui Cavallotti sono stati draconiani e hanno avuto un impatto duraturo sulla loro vita.

Requisiti di legittimità della confisca

La confisca deve essere legale e conforme al principio di legalità, richiedendo chiarezza e prevedibilità delle norme di diritto interno.

  • La legge italiana sulla confisca non definisce chiaramente le attività illegali rilevanti per dimostrare l’origine illecita dei beni.
  • La confisca del 2011 ha fatto riferimento ad “attività illegali” senza specificare quali, creando incertezza giuridica.

Obiettivo legittimo della confisca

La confisca deve perseguire un obiettivo di interesse generale ma la legittimità dell’obiettivo è stata messa in discussione.

  • La confisca mira a garantire che i beni non procurino vantaggi a organizzazioni criminali, ma questo scopo è stato criticato come vago e illogico.
  • La mancanza di una base costituzionale per le misure preventive è stata evidenziata.

Proporzionalità dell’Interferenza

La proporzionalità della confisca è stata compromessa dalla mancanza di un’adeguata distinzione tra pericolosità sociale e responsabilità personale.

  • La confisca è stata imposta nonostante l’assoluzione dei richiedenti, risultando manifestamente sproporzionata.
  • La giurisprudenza ha mostrato incoerenza nel trattare il proscioglimento in procedimenti preventivi.

Onere della prova e presunzioni

Le presunzioni di origine illecita dei beni hanno creato un onere eccessivo per gli accusati, minando il principio di responsabilità personale.

  • Le presunzioni utilizzate nella confisca hanno costretto gli accusati a dimostrare la legittimità dei loro beni, creando una situazione di vulnerabilità procedurale.
  • La mancanza di accesso ai documenti aziendali ha ulteriormente ostacolato la difesa degli accusati.

Conclusioni sulla confisca

La confisca preventiva ha mostrato gravi carenze in termini di legalità, obiettivi legittimi e proporzionalità, portando a risultati sproporzionati e ingiusti.

  • La confisca ha colpito i beni senza una chiara dimostrazione di origine illecita, basandosi su sospetti collettivi piuttosto che su prove concrete.
  • La mancanza di garanzie procedurali adeguate ha compromesso il diritto di difesa degli accusati.

Procedura di confisca preventiva

Il testo analizza le problematiche legate alla confisca preventiva in Italia, evidenziando le violazioni dei diritti dei soggetti coinvolti e le carenze del sistema giuridico. Si sottolinea come le misure preventive possano risultare arbitrarie e non conformi ai principi costituzionali.

  • La confisca preventiva è caratterizzata da un procedimento inquisitorio che limita i diritti di difesa.
  • I giudici hanno un ruolo attivo, superando le funzioni del pubblico ministero.
  • Le decisioni di sequestro e vendita dei beni sono inappellabili, privando i soggetti di un giusto processo.
  • Le testimonianze sono state distorte, omettendo elementi a favore della difesa.
  • Non è richiesta una specifica imputazione per la confisca, contraddicendo le valutazioni di altri giudici.

Distorsione delle prove testimoniali

Il decreto di confisca del 2011 ha distorto le testimonianze, negando giustizia ai soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di testimoni sono state utilizzate in modo selettivo, escludendo elementi favorevoli.

  • Le dichiarazioni di Brusca e Siino sono state omesse, nonostante negassero legami mafiosi con i Cavallotti.
  • Il tribunale ha ignorato la mancanza di conferme delle testimonianze, contraddicendo le valutazioni di altri giudici.
  • La corte ha affermato che le indicazioni di coimputati non necessitano di prove corroborative specifiche.

Decisioni arbitrarie dei consulenti

Le conclusioni degli esperti nominati dal tribunale sono state contestate ma non è stata fornita una spiegazione adeguata riguardo alla loro validità. Le richieste di nuove perizie sono state ignorate.

  • La corte ha ritenuto che le osservazioni degli esperti di parte non contraddissero adeguatamente le conclusioni degli esperti nominati.
  • Due esperti hanno applicato criteri diversi in procedimenti preventivi simili, evidenziando l’arbitrarietà delle valutazioni.

Fatti falsi e arbitrari

Il decreto di confisca ha fatto riferimento a fatti falsi, utilizzando informazioni errate per giustificare la confisca. Questo ha portato a conclusioni illogiche e arbitrarie.

  • È stato affermato che un furto non era stato denunciato, mentre in realtà era stato segnalato.
  • La logica del decreto ha portato a concludere che i Cavallotti fossero collusi con la mafia basandosi su partecipazioni a gare d’appalto.

Uso di prove inammissibili

Il tribunale ha utilizzato prove dichiarate inammissibili, violando i diritti dei soggetti coinvolti. Questo ha compromesso la legittimità delle decisioni prese.

  • Le dichiarazioni di un informatore sono state ritenute inammissibili da una sentenza della Corte di cassazione.
  • Nonostante ciò, il tribunale ha basato le sue conclusioni su prove non utilizzabili, contravvenendo ai principi legali.

Vizi inappellabili del decreto di confisca

La mancanza di opportunità per la difesa di contestare gli argomenti ha portato a vizi inappellabili nel decreto di confisca. Le decisioni del tribunale sono state unilaterali e contraddittorie.

  • Il decreto ha ignorato sentenze di assoluzione, creando un’interpretazione distorta delle prove.
  • Gli interessati non hanno potuto contestare le illogicità del decreto a causa della non appellabilità delle decisioni.

Critica al sistema della confisca preventiva

Il sistema di confisca preventiva è criticato per la sua incompatibilità con i diritti umani e le norme costituzionali italiane. Si richiede una riflessione urgente da parte del legislatore.

  • La confisca preventiva ha portato alla privazione dei beni di persone innocenti, aggravando la loro situazione economica.
  • È necessario riconsiderare l’uso di misure preventive in un contesto di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.