La giurisprudenza prevalente ha affermato che l’avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia.
Si sta registrando in questo più recente periodo un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di cassazione.
A fine luglio o al massimo a settembre approderà in Aula al Senato il Disegno di Legge di modifica all’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense (allegato il testo del D.L.)
La Commissione Giustizia al Senato ha completato i lavori.
La legge di riforma della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) non contiene alcuna disposizione specifica in materia di responsabilità degli avvocati.
Si sta registrando in questo più recente periodo un incremento di cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di cassazione.
Poiché i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una per centuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, si paventa un aumento espo nenziale di questo contenzioso.
Del resto la colpa lieve o l’imperizia po trebbe essere contestata al difensore anche nell’ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio ex post, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giuri sprudenza.
Si consideri inoltre che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (legge 13 aprile 1988, n. 117), al l’articolo 2, prevede l’espressa limitazione della responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell’attività di interpretazione di norme di diritto.
La norma che si propone di inserire nel contesto della disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), e specificatamente all’articolo 3 dedicato ai doveri e alla deontologia, rea lizza quindi il risultato di uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto
