Truffa telematica e la procedibilità a querela (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 22257/2025 si è soffermata sulla scelta del legislatore, che ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma.

Se non ché, intervenendo contestualmente anche sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., con una scelta che non può che ritenersi puntuale e consapevole, mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telematica”.

La Suprema Corte, premette che con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma apposito.

L’intervento normativo del 2024 ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore.

Si è infatti ripetutamente affermato che in caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, è proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quello in cui opera l’agente, che è tale da determinare una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893; Sez. 2; n. 43706 del 29/9/2016, Rv. 268450; tra le non massimate sul punto, Sez. 2, n. 31825 del 02/07/2024, Manda; Sez. 2, n. 25968 del 06/06/2024, Serpa; Sez. 2, n. 20165 del 10/04/2024, Grasso; Sez. 2, n. 11150 del 18/01/024, Gitto; Sez. 2, n. 50005, 06/12/2023, La Rocca; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del 2023, Masi).

Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma.

Se non ché, intervenendo contestualmente anche sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., con una scelta che non può che ritenersi puntuale e consapevole, mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telematica”.

Non par dubbio che la sopravvenuta procedibilità ad istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, vada ricondotta nell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.,; in tal senso si è ripetutamente espressa la Suprema Corte (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 – 01, secondo cui, nei reati divenuti procedibili a querela di parte a séguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica.

Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un’ipotesi di ricorso inammissibile; cfr., anche, Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 – 01, in cui si è chiarito che il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, con la conseguenza per cui, a séguito delle modifiche dell’art. 649-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale; conf., anche Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Rv. 276651 – 01 e Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018 dep. 2019, Rv. 274734 01, intervenute sulla modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen..

Tanto premesso, va tuttavia segnalato che la procedibilità a querela per la truffa “telematica” è stata introdotta dal legislatore del 2024 senza corredare l’intervento con disposizioni “transitorie” analoghe a quelle dettate dal legislatore del 1981 (art. 99 della legge 689), del 2016 (art. 12 del D. Lg.vo 36) e del 2022 (art. 85 del D. Lg.vo 150) essendo allora rilevante il problema del momento dal quale far decorrere il termine di cui all’art. 124 cod. pen. per formalizzare la querela prima non necessaria ai fini della procedibilità dell’azione penale da risolvere, pertanto, con il ricorso a principi generali.

Sul punto è allora utile far riferimento la motivazione di Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076 – 01, ampiamente richiamate dalle SS.UU. “Salatino”; in cui, prendendo atto della disposizione transitoria dettata dal legislatore del 1981 sulla cui corretta interpretazione si discuteva, è stata richiamata la regola stabilita dall’art. 36 del rd 601 del 1931, rispetto al quale l’art. 99 della legge 689 del 1981 e le disposizioni sopra richiamate e contenute negli interventi del 2018 e del 2022, rappresentano dei “correttivi”, in assenza dei quali trova applicazione il principio generale secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dalla data di entrata in vigore della legge che, modificando il regime precedente, renda necessaria la condizione di procedibilità (“lex interpellat pro homine”).

Detto questo, la cassazione rileva che sia alla data in cui è stata emessa la sentenza qui impugnata e, soprattutto, in cui è stato proposto il presente ricorso, la legge n. 90 del 2024 era già entrata in vigore, circostanza di cui il PG impugnante non ha tenuto conto, limitandosi a porre il problema della sussistenza dei presupposti dell’aggravante della “minorata difesa” in presenza di una contestazione chiaramente e certamente evocatrice dell’aggravante di nuovo conio; il ricorso ha dunque insistito sulla procedibilità d’ufficio dell’azione penale non considerando, per l’appunto, che tale profilo avrebbe dovuto essere valutato alla luce dell’intervento operato sull’art. 640 cod. pen. nei termini e con le implicazioni di cui si è detto