Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 22085/2025, udienza del 28 maggio 2025, deposito del 12 giugno 2025, ha ribadito che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell’udienza disposto “per la verifica della messa alla prova”, senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell’avviso di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all’adozione di una revoca “a sorpresa” (Sez. 6, n. 10083 del 04/02/2025, Rv. 287707 – 01).
A ciò si aggiunga che, a tutto voler concedere, si sarebbe in presenza di una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che doveva essere eccepita dinanzi alla Corte territoriale.
Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, emerge che la questione non aveva costituito motivo di appello. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
