Nel caso in esame l’avvocato era stato punito con la sospensione di mesi 2 dalla professione per non aver presentato per tre annualità il Modello 5
Il CNF nella sentenza 435/2024 (allegata al post) ha espresso il seguente principio: “la contestazione della propria responsabilità, che non si traduca in un atteggiamento defatigatorio ed ostruzionistico, non giustifica di per sè l’applicazione della sanzione disciplinare in misura aggravata ex art. 22 co. lett. b) cdf”.
Nel caso in esame la violazione contestata è sicuramente riconducibile all’illecito tipizzato dall’art. 70, comma 4, CDF che testualmente dispone: “L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi”.
La riconducibilità, quindi, delle azioni contestate all’illecito tipizzato comporta, come osservato anche nella decisione dal CDD Veneto, l’applicazione della sanzione edittale della censura.
L’art. 70, comma 7, prevede infatti che: “La violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Il CDD applica tuttavia la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi due in forza della norma prevista dall’art. 22, comma 2, CDF che consente, nei casi più gravi l’aumento della sanzione disciplinare nel suo massimo.
Il CDD del Veneto motiva lo scostamento dalla sanzione edittale, sottolineando la gravità del fatto in considerazione dell’intensità del dolo ravvisabile nel comportamento dell’incolpato sfociato nella perpetrazione della violazione per ben tre annualità consecutive; sottolineando ancora, come elemento negativo, la non opposizione all’addebito, non avendo l’incolpato addotto spiegazioni e/o giustificazioni; segnalando i numerosi precedenti anche specifici per due dei quali sarebbe stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense; evidenziando che il comportamento processuale nei confronti degli organi istituzionali preposti sarebbe stato connotato da disinteresse ed infine sottolineando che la condotta dell’incolpato avrebbe compromesso l’immagine della professione forense.
Le motivazioni addotte per giustificare l’aumento della sanzione si presentano tautologiche e non idonee a sostenere la decisione.
Nel caso in esame nulla si rileva di diverso e aggiuntivo rispetto al fatto previsto dall’art. 70 del CDF, l’omessa presentazione dei modelli 5 per tre annualità così come contestato nel capo di incolpazione.
La mancata opposizione all’addebito, per di più in un procedimento di natura documentale, non può essere un elemento di valutazione negativa ai fini dell’aumento della sanzione. Peraltro, sul punto, il CNF con la sentenza n. 262 del 29 luglio 2016 ha affermato un principio opposto a quello sostenuto dal CDD del Veneto, statuendo che: “In tema di procedimento disciplinare, la pervicace contestazione di evidenze probatorie da parte dell’incolpato costituisce comportamento processuale che può rilevare ai fini della determinazione della sanzione”.
Dunque non può giustificare l’aumento della sanzione la scelta dell’incolpato di non difendersi, rientrando questa scelta nelle sue legittime facoltà, da cui non si possono trarre elementi di disfavore.
Infine, il riferimento del tutto generico ai numerosi precedenti, per come è stato prospettato, non legittima l’aumento della sanzione.
Nella decisione il CDD avrebbe dovuto indicare specificatamente i precedenti procedimenti disciplinari, lo stato attuale degli stessi, gli illeciti contestati e se sia intervenuta o meno la sentenza definitiva.
Infatti, la pendenza di un procedimento disciplinare di per sé non può determinare una presunzione di colpevolezza sino a quando non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Le motivazioni addotte dal CDD del Veneto, quindi, non possono giustificare l’aumento della sanzione dalla censura a quello della sospensione per mesi due. In forza dei rilievi esposti va confermata la decisione del CDD del Veneto nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità disciplinare relativamente alla violazione contestata, ma, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall’Avv. [RICORRENTE], va rideterminata la sanzione, dovendosi applicare la censura in sostituzione della sospensione di mesi due comminata dal CDD del Veneto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 435 del 23 novembre 2024
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 427 del 23 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 53 dell’11 giugno 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 262 del 14 giugno 2024.
Per le diverse ipotesi di “comportamento processuale” rilevante, cfr.:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, in tema di aggravamento della sanzione disciplinare per comportamento ostruzionistico dell’incolpato;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, in tema di attenuazione della sanzione disciplinare per comportamento collaborativo dell’incolpato.
