È fisiologico che un magistrato collocato fuori ruolo perché assegnatario di un incarico amministrativo e quindi distolto per qualche tempo dall’esercizio della giurisdizione accumuli un po’ di ruggine e abbia bisogno di un aggiornamento su novità legislative, giurisprudenza e prassi del settore al quale farà ritorno.
Di solito questo bisogno è soddisfatto dallo studio, dalla partecipazione ai tanti corsi formativi organizzati dal CSM, dalla partecipazione alle riunioni formative organizzate dai capi dell’ufficio e, soprattutto, dal tuffo immediato e intenso nella concretezza delle funzioni da svolgere.
Di solito, appunto.
Uno specifico magistrato rientrato in ruolo ci ha pensato in modo decisamente inusuale.
Lo ricaviamo dalla sentenza n. 141 dell’11 settembre 2014 della Sezione disciplinare del CSM, confermata dalla Sezioni unite civili della Suprema Corte con la sentenza n. 6468 del 31 marzo 2015.
Ecco la massima che ne è stata tratta (la fonte è il Codice annotato della giurisprudenza disciplinare dei magistrati, pagina 98, corrispondente alla pagina 106 del file PDF, consultabile a questo link).
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per la assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura la condotta del magistrato il quale, trovandosi collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un incarico amministrativo, assuma e svolga plurimi incarichi extragiudiziari retribuiti di docenza presso un istituto di formazione giuridica di natura pubblica omettendo di richiedere la prescritta autorizzazione, qualora tale attività, oltre ad essere principalmente diretta a riattivare il bagaglio di conoscenza del magistrato in vista del rientro nel ruolo, sia ampiamente autorizzabile ed implichi la percezione di compensi per importi non esorbitanti, atteso che l’insieme di tali circostanze consente di escludere una compromissione dell’immagine del magistrato e di affermare la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006”.
Perché perdere tempo a formarsi in modo routinario e senza guadagnarci un euro (o addirittura spendendo qualcosa) quando si possono assumere plurimi incarichi extragiudiziari retribuiti di docenza giuridica?
E perché prendersi il disturbo di chiedere e attendere l’autorizzazione del CSM col rischio di perdere il treno?
La Sezione disciplinare del CSM, con l’avallo delle Sezioni unite, ha detto che il fatto è di scarsa rilevanza e che l’immagine del magistrato non è stata compromessa.
Tutto bene, avanti il prossimo.
