Dichiarazioni non garantite rese da chi avrebbe dovuto essere sentito nella veste di indagato: la loro nullità non si estende al successivo interrogatorio che, nel rispetto delle regole procedurali, le richiami per relationem (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 21269/2025, udienza del 28 maggio 2025, deposito del 6 giugno 2025, ha ribadito che la nullità delle dichiarazioni rese senza le previste garanzie da soggetto che doveva sin dall’inizio essere sentito quale imputato non si estende al successivo interrogatorio nel quale il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, le conferma, richiamandole per relationem, in quanto, non sussistendo connessione essenziale tra i vari interrogatori, non è applicabile la regola dettata dall’art. 185, cod. proc. pen., sulla comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi dipendenti e la nullità di uno di essi non fa venire meno il testo linguistico incorporato in questo, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271230; Sez. 2, n. 39716, del 12/7/2018, Rv. 273818 – 01; Sez. 1, n. 8401 del 10/12/2008, dep. 2009, Rv. 242969; n. 46274 del 07/11/2007, Rv. 238487).

Si tratta di principi reiterati e ripresi anche più di recente: si è, per esempio, affermato, con riferimento all’incidente probatorio, che esso prescinde dai risultati dichiarativi precedenti ed è sottratto all’incidenza di eventuali vizi delle assunzioni testimoniali già espletate in sede di sommarie informazioni o di denuncia (Sez. 5, n. 36862 del 23/10/2020, Rv. 280138).