Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 21269/2025, udienza del 28 maggio 2025, deposito del 6 giugno 2025, ha ribadito che non sussiste un dovere del giudice, a fronte di una richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., di fornire una motivazione esplicita in ordine al mancato riconoscimento, nel caso in cui sia stata posta in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento (Sez. 6 n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364 – 01; Sez. 2 n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268176 – 01).
In ogni caso, per la sua configurabilità, è necessario che il contributo dell’agente si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all’evento, da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (Sez. 6, n. 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 253091 – 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254051 – 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037 – 01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857 – 01).
