Avvocato e la “richiesta” di restituzione di parte dell’onorario da parte del cliente: estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni? (Riccardo Radi)

Tra avvocato e cliente i rapporti sono, per così dire “variabili” si passa facilmente dall’elogio sperticato alla denigrazione accompagnata alle volte alla violenza, nel caso esaminato dalla cassazione si è raggiunto l’apice.

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 22256/2025 si è occupata della configurabilità dell’estorsione o del delitto di ragion fattasi nella condotta del cliente che “richiede” il rimborso di parte dell’onorario al difensore “in quanto oggetto di una pretesa sia pur putativamente legittima proprio in quanto fondata sul mancato conseguimento del risultato che gli era stato garantito dal difensore il quale, per quella fase, era stato autonomamente retribuito”

Fatto:

N.B. era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di estorsione in quanto “… con violenza consistita nel percuotere con pugni al volto e ad altre parti del corpo l’Avv. M.S., con minaccia contestuale consistita nel profferire la seguente frase: “dammi subito i soldi altrimenti ti ammazzo” costringeva il predetto S.M. a consegnargli l’assegno … dell’importo di euro 2.700 … così procurandosi un ingiusto profitto in danno del suddetto M.S., somma che il B. pretendeva ingiustamente quale rimborso di onorari professionali in precedenza corrisposti all’Avv.to S. dalla di lui madre per la difesa dello stesso B. nonché dal fratello D. e dal padre G., arrestati per produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

La ricostruzione della vicenda, quale restituita dalla lettura delle due sentenze di merito, è in realtà pacifica: l’Avvocato M.S. aveva riferito di aver ricevuto, dai congiunti del ricorrente, 2.800 euro per la difesa di N.B. (oltre che del padre del ricorrente e del fratello D.) nella fase della convalida dell’arresto ed altri 3.000 euro per la fase del riesame; avendo il Tribunale rigettata l’istanza di revoca della misura (non custodiale) adottata nei confronti dell’odierno ricorrente, i familiari, e lo stesso B., avevano sostenuto di aver corrisposto somme ingenti senza risultato.

Proprio su tale premessa, l’imputato si era presentato dal difensore e, accompagnato da tale S., lo aveva minacciato ed usato violenza nei suoi confronti tanto da costringerlo a consegnargli un assegno dell’importo di euro 2.700 che la difesa, con l’unico motivo, ritiene, diversamente dall’importazione dell’accusa e dei giudici di merito, frutto non già di estorsione ma, semmai, del delitto di ragion fattasi in quanto oggetto di una pretesa sia pur putativamente legittima proprio in quanto fondata sul mancato conseguimento del risultato che gli era stato garantito dal difensore il quale, per quella fase, era stato autonomamente retribuito

Decisione:

La Suprema Corte premette che come è noto, infatti, la questione del criterio distintivo tra il delitto di estorsione quello di ragion fattasi (pur con violenza e/o minaccia), è stato affrontato e risolto dalle SS.UU. di questa Corte nel senso che le due fattispecie si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (cfr., Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027– 02 secondo cui “… i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia”).

E, tuttavia, le SS.UU. hanno avuto cura di chiarire che, per potersi ritenersi integrata la fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, “… la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve … corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ...”; più specificamente, hanno spiegato che, “… pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (…), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (…)”; “… detta verifica, come pure è stato già osservato, è preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (…)”.

In definitiva, dunque, proprio alla luce dell’arresto delle SS.UU., essere ribadito che, se è corretto individuare il criterio distintivo tra le due fattispecie nella finalità, perseguita dall’agente, di far valere un diritto ed esercitare una pretesa che egli ritenga legittimamente spettargli, è pur sempre necessario che tale convinzione riposi su una base oggettiva e non sia frutto di una affermazione del tutto soggettiva ed arbitraria.

In altri termini, la consapevolezza della bontà delle proprie ragioni deve attenere alla ragionevole prospettiva di poterle vittoriosamente far valere in giudizio e non può risolversi nella convinzione, puramente ed esclusivamente soggettiva, della loro stessa esistenza a fronte della obiettiva ed assoluta impossibilità di configurare una situazione giuridica soggettiva nemmeno astrattamene sostenibile in un ipotetico giudizio.

Declinando queste considerazioni nel caso di specie, correttamente i giudici di merito hanno escluso che la pretesa dell’odierno ricorrente nei confronti dell’Avvocato S. potesse ottenere una qualsiasi cittadinanza e praticabilità in giudizio, non potendo perciò rilevare la soggettiva convinzione dell’imputato in assenza di una qualsivoglia “base legale”, con l’altrettanto corretta qualificazione giuridica della condotta tenuta dal B. in danno del professionista in termini di estorsione.