Rimanere in carcere per un orientamento maggioritario: il controverso rilievo del “tempo silente” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22059/2025, udienza del 4 giugno 2025, deposito dell’11 giugno 2025, ha ricordato e condiviso l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, anche in relazione ai reati aggravati dall’art. 416-bis.1, cod. pen., secondo il quale la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, è superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sezione 2, n. 7837/2021, del 12/2/2021, Rv 290889; Sezione 5, n. 4321 del 18/12/2020, Rv. 280452 – 01; Sezione 1, n. 23113 del 19/10/2018, Rv. 276316 – 01).

Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274, cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Rv. 282865 – 01; Sezione 2, n. 24313/2024 del 21/5/2024, non massimata; Sezione 5, n. 4321/2020, cit.).

Anche di recente è stato ribadito con riguardo ai reati con aggravante mafiosa, che la presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l’onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 c.p.p. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. II, 21/5/2024 n. 24313).

Quanto alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l’emissione della misura e la condotta estorsiva contestata, risalente al 2014, la giurisprudenza maggioritaria esclude che tale elemento possa da solo rappresentare prova della rescissione dei legami con il sodalizio criminoso, soprattutto nei casi di associazioni mafiose tradizionali come la ‘ndrangheta in cui, in base alle massime di esperienza di cui si dispone, risulta oltremodo difficile recidere volontariamente e definitivamente il vincolo associativo senza “contraccolpi”.

La Suprema Corte, perciò, in più occasioni ha affermato che: “In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari” (così Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889-01; conf. Sez. 5, n.16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 2, n.38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01).

Dal canto suo, Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 21809/2025, udienza del 4 giugno 2025, deposito del 9 giugno 2025, ha affermato che la motivazione dell’ordinanza impugnata, prevalentemente incentrata sulla gravità dei fatti ascritti all’indagato, amplifica la portata della presunzione relativa che, con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giustifica l’applicazione della misura cautelare in ragione delle caratteristiche dell’associazione di cui l’indagato aveva fatto parte, strutturata in forma complessa, con ripartizione dei compiti e rilevante capacità criminale che si era espressa attraverso la importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga, prevalentemente cocaina.

Non è, tuttavia, trascurabile che i fatti oggetto di contestazione si riferiscono all’anno 2019, epoca delle intercettazioni che rivelavano l’operatività della struttura ricostruendone i contatti criminali tra gli appartenenti del gruppo: la misura, dunque, è stata applicata ad oltre cinque anni dalla commissione dei reati e si rivela del tutto apparente e tralaticio il riferimento alla permanenza che connota la contestazione del reato associativo.

L’ordinanza impugnata ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd. “tempo silente” ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere.

Ribadendo un’opzione interpretativa risalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza ha confermato che, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202).

Il tempo trascorso dai fatti, nel caso in esame, è davvero di per se stesso rilevante e il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, ha impropriamente valorizzato o fatti concomitanti o, comunque, connessi agli stessi reati per cui procede (la pendenza del procedimento per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 cit. e quello in materia di riciclaggio, art. 648-bis cod. pen., per i quali procede l’autorità giudiziaria milanese che ha revocato la misura dell’obbligo).

Note di commento

Le decisioni cui si è fatto cenno sono state trattate lo stesso giorno da due collegi appartenenti a differenti sezioni penali della Suprema Corte.

La prima, quella emessa dalla seconda sezione penale, si è riconosciuta in un indirizzo interpretativo qualificato come maggioritario ed ha respinto il ricorso, presentato nell’interesse di un individuo imputato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione pluriaggravata e detenuto ininterrottamente – così, almeno, sembrerebbe dal tenore della motivazione – fin dal 2018 per fatti risalenti al 2014, avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha respinto il suo appello avverso il provvedimento della Corte territoriale che, a sua volta, ha rigettato la sua richiesta di essere ammesso al regime degli arresti domiciliari in luogo della custodia carceraria.

La seconda, quella emessa dalla sesta sezione penale, ha invece accolto un ricorso avverso un’ordinanza del tribunale che ha confermato la misura della custodia cautelare carceraria emessa nei confronti del ricorrente in quanto indagato per reati in materia di stupefacenti (fra i quali il reato di partecipazione ad associazione in materia di stupefacenti di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e numerosi reati-fine, concernenti la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, reati commessi da epoca anteriore e prossima al 2019 in permanenza. In particolare, il ricorrente veniva individuato come emissario di un clan albanese, operante in Olanda e altri Paesi, che riforniva di droga, attraverso numerosi corrieri, un altro individuo che ne effettuava la distribuzione.

È significativo, in questo secondo caso, non solo il ben diverso rilievo attribuito al cosiddetto “tempo silente” ma anche che il collegio, pur non disconoscendo l’esistenza di un orientamento differente, abbia attestato l’esistenza di una più recente giurisprudenza che sta adottando al riguardo un’esegesi costituzionalmente orientata.

La differenza tra le due sentenze non potrebbe essere più stridente e di certo non dipende dalla diversa gravità delle imputazioni, assai elevata in entrambi i casi.

Questa condizione conflittuale genera problemi che richiedono una risposta immediata.

A fronte di un’identica situazione – essere accusati di fatti gravi risalenti ad un tempo apprezzabilmente distante nel passato e non avere tenuto di seguito ulteriori condotte dimostrative di pericolosità – si può andare in galera e rimanervi per anni oppure non andarci.

I conflitti interpretativi sono dannosi sempre perché attentano alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, intesa come un bene sul quale ogni consociato ha il diritto di contare.

Diventano addirittura intollerabili quando abbiano a che fare con la libertà personale e trasformino in un terno al lotto l’esito del ricorso per cassazione.

Ci si chiede quindi come sia possibile che un dissidio così gravido di conseguenze non venga risolto attraverso un franco confronto tra i fautori dell’uno e dell’altro orientamento o, nel caso di indisponibilità all’abbandono delle rispettive opinioni, attraverso la rimessione della questione alle Sezioni unite.