La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10310/2025 ha ribadito che le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell’imputato sono legittimamente utilizzabili ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, quando è ritenuta attendibile la deposizione di colui che afferma di identificarlo con sicurezza, senza che sia necessario espletare perizia fonica (vedi Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900 – 01; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 – 02 e da ultimo Sez. 2, n. 44818 del 15/10/2024, Di Silvio, non massimata).
Fatto:
Nel caso in esame, l’attività di ascolto e trascrizione è stata svolta – presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Cosenza- dal Maresciallo V.R. e dal Vice-Brigadiere D.V., i quali, terminata l’attività di trascrizione hanno correttamente proceduto a sottoscrivere il relativo verbale.
Deve essere, inoltre, rimarcato che nessuna nullità può derivare dalla circostanza che il Brigadiere M. abbia -successivamente alla redazione del verbale di trascrizione da parte dei predetti Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria- proceduto all’ascolto della conversazione intercettata in data 26 maggio 2015 al fine di un eventuale riconoscimento delle voci degli interlocutori.
Tale accertamento, rientra, infatti fra le attività di indagine rimesse alla discrezionalità della polizia giudiziaria, attività, peraltro, legittimamente svolta dal M. in assenza di norme procedurali che vietino l’ascolto delle intercettazioni da parte di investigatori diversi da quelli che hanno proceduto alla trascrizione della captazione.
Il riconoscimento della voce del R., effettuato da parte del Brigadiere M. nel corso della sua deposizione testimoniale, secondo la difesa sarebbe stato assunto in violazione dell’art. 216 cod. proc. pen. nella parte in cui regolamenta le modalità di svolgimento della ricognizione di voci.
Inoltre, il riconoscimento vocale sarebbe stato ritenuto attendibile nonostante il Brigadiere M. non interloquisse con l’imputato da oltre quattro anni e senza tenere conto della variabilità della voce a livello interindividuale e intra-individuale nonché della differenza del canale di trasmissione della voce stessa.
Decisione:
La Suprema dopo aver enunciato il principio di diritto richiamato all’inizio del post, ha sottolineato che il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 – 01, di recente negli stessi termini Sez. 3, n. 41229 del 28/06/2024, Falsetta, non massimata).
Nel caso di specie i giudici di appello, senza fratture logiche nel ragionamento giustificativo della decisione, hanno correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni con cui il Brig. M. ha riferito “di conoscere perfettamente la voce dell’odierno imputato poiché, per ragioni di servizio, si era trovato in più occasioni a parlare con il medesimo”.
Tale affermazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Deve essere, peraltro, ribadito, in relazione all’eccepita violazione dell’art. 216 cod. proc. pen. e alla conseguente inutilizzabilità dell’intercettazione n. 1380 del 26 maggio 2015, che l’identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento (Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano, Rv. 260593 – 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437–01; Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, Mannolo, Rv. 283392 – 01, da ultimo Sez. 2, n. 41960 del 25/09/2024, Bello, non massimata).
La doglianza difensiva va nel senso contrario a un orientamento di legittimità mai contrastato e che viene costantemente affermato da più di un trentennio, visto che il primo arresto giurisprudenziale in tal senso risale ai primi anni Novanta (Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1990, Cannarozzo, Rv. 190569- 01).

“un orientamento di legittimità mai contrastato e che viene costantemente affermato da più di un trentennio” Questi si vantano anche di aver sbagliato per 30 anni e te lo sbattono in faccia … ma come si fa.
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