Difensore che omette di appellare una sentenza, determinandone il passaggio in giudicato: legittimo negare la restituzione in termini, non ricorrendo ipotesi di caso fortuito o forza maggiore ed avendo l’assistito un onere di vigilanza sul proprio difensore (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22052/2025, udienza del 29 maggio 2025, deposito del’11 giugno 2025, ha ribadito che il mancato o inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza del 06/02/2025, la Corte d’appello rigettava, per ciò che qui rileva, la richiesta presentata da FV diretta ad ottenere la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza del Tribunale, divenuta irrevocabile il 08/11/2022 con la quale l’istante era stata condannata alla pena di due anni di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di ricettazione in concorso di un’autovettura.

La Corte d’appello rigettava la richiesta perché reputava che il mancato o l’inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa siano ascrivibili, non realizzano le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine.

Ricorso per cassazione

Avverso la menzionata ordinanza della Corte d’appello, FV ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 43 e 45 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La ricorrente espone:

a) di avere avuto conoscenza di essere stata condannata con l’indicata sentenza del Tribunale di Trani solo a seguito della notifica del relativo ordine di esecuzione;

b) di avere successivamente inviato una mail all’avvocata che l’aveva difesa nel corso del giudizio di primo grado, la quale le aveva risposto «che non aveva inteso dare notizia della condanna all’imputata (né tanto meno dei termini per proporre appello)» (così il ricorso);

c) di avere pertanto presentato richiesta «di rescissione e/o remissione nei termini per proporre appello», rappresentando «una incolpevole mancata conoscenza della sentenza di condanna (non dell’esistenza di un processo a suo carico […])».

Ciò esposto, FV, dopo avere rappresentato come l’inerzia del difensore attinente alla mancata comunicazione di una pronuncia di condanna e della possibilità di impugnarla «porti inevitabilmente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito quale quello della libertà personale», contesta la pertinenza del richiamo fatto dalla Corte d’appello a Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926-01, in quanto tale sentenza riguardava un caso in cui la decadenza dal termine per impugnare era dipesa da un errore di diritto nel calcolare lo stesso termine, mentre nel caso in esame viene in rilievo «un errore colpevole del difensore per imperizia (peraltro documentata a mezzo mail) il quale non ha coscientemente e consapevolmente comunicato l’intervenuta sentenza di condanna in primo grado».

La ricorrente denuncia al riguardo la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di restituzione nel termine «pur riconoscendo la colpa […] del difensore» (così il ricorso), avendo la stessa Corte d’appello affermato che la valutazione della correttezza del difensore «sarà valutata nelle apposite sedi».

Dopo avere ribadito che, nel caso in esame, «di certo vi è negligenza professionale laddove il difensore non l’ha informata dell’intervenuta sentenza di condanna», la ricorrente sostiene che, in tale evenienza, ricorrerebbe un’ipotesi di «caso fortuito», in quanto, posto che, secondo le Sezioni unite penali, si definisce «caso fortuito» «ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo» (così Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419-01), «non può ritenersi condivisibile l’assunto secondo cui il soggetto/imputato debba preordinarsi l’ipotesi di essere condannato senza che il difensore a cui ha conferito l’incarico abbia il dovere di notiziario di ciò».

Dopo avere chiesto se sia possibile «riconoscere in capo all’imputato un onere di informazione che vada oltre il mandato conferito», FV deduce che, nel caso in esame, «[n]on vi erano elementi per insospettirsi dell’imperizia dell’avv. S., concretatasi in una condotta palesemente non identificabile come mero “errore di diritto”».

A sostegno della propria tesi della sussistenza, nella specie, di un caso fortuito, la ricorrente invoca Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Rv. 250747- 01, e Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, Rv. 244871-01.

FV argomenta ancora che: «[u]n particolare dovere di diligenza in capo all’imputato può configurarsi solo quando l’errore non sia imprevedibile; nel caso di specie l’originario difensore non è stato “solo” negligente, ma ha manifestato imperizia, di talché pretendere in ipotesi di imperizia del difensore una specifica vigilanza in capo all’imputato “significa creare una vera e propria presunzione assoluta di colpa”, ovvero richiedere “una condotta di eccezionale diligenza” che vada ben oltre il ruolo di imputato». La ricorrente rappresenta che l’orientamento giurisprudenziale da lei invocato «si fonda sull’osservazione che non può pretendersi che l’imputato, nell’effettuare la scelta del suo legale, debba verificare la correttezza professionale dello stesso e/o la padronanza di ordinarie regole di diritto […]; pertanto, in caso di gravi errori del fiduciario, ricorre certamente un’ipotesi di caso fortuito (detto orientamento, inoltre, fa riferimento al principio della giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell’imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione)».

La ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata e di essere per l’effetto restituita nel termine per proporre appello.

Decisione della Suprema Corte

In tema di restituzione nel termine, si deve osservare che, a fronte delle due isolate e ormai risalenti pronunce della Corte di cassazione che sono state invocate dalla ricorrente (Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, e Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009) – secondo le quali si dovrebbe ritenere illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ai sensi dell’art. 175, cod. proc. pen. quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – si contrappone l’ormai consolidato orientamento secondo cui il mancato o inesatto adempimento, da parte del difensore di fiducia, dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza e attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Rv. 271660-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269738- 01; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Rv. 268438-01; Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926-01).

In senso sostanzialmente analogo, si è affermato che il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell’assistito sull’esatta osservanza dell’incarico conferito e il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282667-01.

Nello stesso senso, le non massimate Sez. 1, n. 195 del 17/01/2025, e Sez. 1, n. 25944 del 05/03/2024).

A proposito di tale ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, si deve altresì osservare come esso risulti indifferente alle cause che abbiano dato luogo all’inadempimento del difensore.