Il 23 maggio 2025 il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) del Ministero della Giustizia ha emesso una nota (allegata alla fine del post) avente ad oggetto il rilascio di copie di atti penali in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato.
Il DAG, così rispondendo ad un quesito del Tribunale di Cosenza, inoltrato dalla Corte di appello di Catanzaro, ha ribadito, richiamando propri precedenti provvedimenti, che “Anche in considerazione della previsione di cui all’articolo 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all’articolo 43, disp. att. c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto alla richiedente) si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio omissis, pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l’interessato- che se ne assume la responsabilità-dichiari che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa”.
Il DAG ha in sintesi ribadito “l’obbligatorietà dell’osservanza della disposizione impartita con la nota prot.n. DAG n. QUES. 228/05 F.I. 016.001.008-10 significando altresì che la dichiarazione, che l’atto è domandato per l’esercizio del diritto di difesa, dovrà essere resa dall’interessato indipendentemente dalla qualifica rivestita (parte o difensore)”.
