La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 16011/2025 ha ricordato, in tema di recidiva reiterata, che ai fini della sua applicazione, seppure non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, non è però sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una maggiore pericolosità del reo, ma occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente.
L’applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto.
Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (così come ritenuto da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229).
In questi termini, invero, l’esplicito tenore del disposto normativo, nella parte in cui riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo”, da intendersi colui e al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perché, prima di commettere il nuovo reato, ha già commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor più antecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Rv. 283351).
D’altronde, la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un’oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo.
Per cui, come la recidiva semplice presuppone che l’accertamento della responsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati sub iudice (poiché l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna: ex multis, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515), la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente).
