Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 20693/2025, udienza del 7 marzo 2025, deposito del 4 giugno 2025, ha chiarito che l’avviso di cui all’art. 415-bis, cod. proc. pen., è al di fuori di quelle comunicazioni che devono essere notificate all’indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata, il GUP del Tribunale disponeva la restituzione degli atti al PM sulla base dell’eccepita nullità della citazione diretta a giudizio a seguito dell’errata notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., realizzatasi presso il difensore nominato di fiducia piuttosto che al domicilio eletto da parte dell’indagato MAA nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria operante nel primo atto alla presenza dell’indagato.
Ricorso per cassazione
IL PM ricorre per cassazione avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo. Denuncia il provvedimento impugnato quale atto abnorme con la violazione di legge di cui all’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verbale di identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., per cui la notifica di questo ultimo, effettuata via PEC presso il difensore nominato, era da considerarsi immune dal vizio rappresentato e il giudice non avrebbe dovuto imporre la regressione del procedimento, di fatto avvenuta con la restituzione degli atti al PM, da considerarsi quale atto “abnorme”.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
Preliminarmente, va ricordato che la categoria dell’abnormità dell’atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000 Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603) in relazione alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori espressamente previsti dalla legge.
In particolare, si è affermato che l’abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga ai di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto).
In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.
A tale riguardo, le Sezioni unite, con la citata sentenza n. 37502 del 2022, hanno chiarito che la mancata definizione dell’abnormità all’interno del codice di rito è correlata a una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si è dato atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità».
Si è, quindi, affermato che la necessità di introdurre tale categoria è correlata all’esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad un’altra specie di patologia processuale, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti.
Dal che l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. In tale consolidato solco ermeneutico si è rimarcata la necessità di un inquadramento della categoria dell’abnormità, avente carattere di eccezionalità traducendosi in una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili (da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, in motivazione).
A seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 ai sensi dell’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., «la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio».
L’avviso di cui all’art. 415-bis, cod. proc. pen., è evidentemente al di fuori di quelle comunicazioni che devono essere notificate all’indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio.
