Provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare: sono ricorribili per cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 23557/2023, udienza del 30 marzo 2023, deposito del 20 maggio 2023, ha ribadito che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili per cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 5, sentenza n. 8798 del 04/07/2013, Rv. 258823).

Le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all’art.39 reg. pen.

Per costante giurisprudenza «la disciplina di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 230 del 2000, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo» (Sez. 1, sentenza n. 40011 del 21/05/2013, Rv. 257405).

Correttamente il difensore ricorrente ha anche richiamato il fondamentale principio sancito dall’art. 18 Ord. Pen. secondo cui «i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio della misura o della pena».