Esiste una disposizione processuale che prevede un termine per la citazione del testimone a cura della difesa?
Si segnala la sentenza numero 8100/2025 della cassazione penale sezione 2 che è stata sollecitata a delibare la legittimità dell’ordinanza di un Tribunale che ha dichiarato la decadenza dall’unica prova testimoniale indotta dalla difesa sulla scorta del rilievo della “intempestività” della relativa citazione della teste, la Corte territoriale si è limitata ad argomentare in ordine alla correttezza della rilevata tardività della citazione, omettendo di confrontarsi con l’ulteriore argomento concernente la ritenuta irrilevanza della prova, oggetto di specifica doglianza da parte dell’appellante.
Nel dichiarare la decadenza dalla prova per intempestività della citazione del teste a difesa, la Corte di merito ha introdotto per via pretoria una causa di perenzione dalla prova non prevista dal codice di rito, né presente nel c.d. diritto vivente, per di più in una materia – quale quella concernente il diritto alla prova dell’imputato – fondamentale al fine di garantire il “giusto processo”, in quanto strettamente funzionale alla piena e compiuta estrinsecazione del diritto di difesa, implicante (anche) il “diritto di difendersi provando”.
Ed invero, per come affermato da lla Suprema Corte nessuna disposizione processuale prevede un termine per la citazione del testimone a cura della difesa, né, tantomeno, contempla l’intempestività di tale citazione quale causa di decadenza dalla prova orale, prevedendo anzi l’art. 133, comma 1, cod. proc. pen. che il giudice possa ordinare l’accompagnamento coattivo del testimone “regolarmente” citato o convocato che ometta “senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti”, senza connettere la “regolarità” della citazione all’osservanza di alcun termine temporale per il relativo espletamento (Sez. 6, n. 28951 del 17/09/2020, Vanni, Rv. 279685 – 01).
Piuttosto, la cassazione ha ravvisato – con orientamento pressoché prevalente – una causa di decadenza dalla prova testimoniale già ammessa nella mancata citazione del teste (si veda ex plurimis Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, M., Rv. 277390 -01; Sez. 4, n. 31451 del 13/10/2020, Mamé, Rv. 279758 – 01; Sez. 5, n.17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv.279387 – 01; Sez. 2, n. 1951 del 16/01/2025, Greci, n.nn.; contra Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018 – dep. 2019, Pierfederici Rv. 275593 – 01), ma giammai nella “intempestività” della citazione stessa.
Né, peraltro, risulta che l’intempestività della citazione ad opera della difesa fosse ripetuta e, dunque, ricorresse una patologia processuale integrante un’ipotesi di abuso del processo che avrebbe precluso eccezioni di nullità (Sez. U, n. 155, del 29/09/2011 Ud., dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251500 – 01).
La Corte d’appello ha, inoltre, omesso di rispondere alla seconda obiezione con cui l’appellante aveva censurato l’irrilevanza della testimonianza, peraltro neppure rilevata dal Tribunale e, dunque, di vagliare la correttezza o meno del potere del giudice – del tutto rituale ove legittimamente esercitato – di revocare le prove già ammesse ove risultino superflue a mente dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Il che si traduce in una mancanza assoluta di motivazione su di un aspetto rilevante dante luogo a nullità della decisione.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Lecce che, ai sensi dell’art. 604, comma 5, cod. proc. pen., potrà rinnovare l’atto nullo o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
