Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 20256/2022, udienza del 15 febbraio 2022, deposito del 25 maggio 2022, ha ricordato che, a mente dell’espresso dettato contenuto nell’art. 104, comma 2, cod. proc. pen., è riconosciuto al soggetto che sia stato sottoposto a misura precautelare il diritto di conferire con il proprio difensore “subito dopo l’arresto o il fermo”.
La violazione di tale diritto, cui non può non riconoscersi una fondamentale funzione in uno Stato democratico e che può essere sospeso – per un termine non superiore a 5 giorni – solamente per effetto di un motivato provvedimento emesso dal PM in caso di misura precautelare (laddove l’analogo potere è, in caso di misura cautelare custodiale, esercitato dal GIP su istanza del PM), determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, se derivante da provvedimento ingiustificatamente emesso dal PM (e quindi, deve ritenersi, a maggior ragione se, in fase precautelare, derivante da un rifiuto indebitamente frapposto dalla PG), una violazione del diritto dell’indagato all’assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi, a norma dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all’interrogatorio di garanzia (Cassazione penale, Sez. 2^, 28 ottobre 2014, n. 44902).
