Legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale: la cassazione ricorda i parametri per il riconoscimento ai giudici di merito (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 18401/2025 ricorda ai giudici di merito che il legittimo impedimento del difensore non è una concessione a discrezione ma un diritto che deve essere riconosciuto a determinate condizioni.

Nel caso di specie, la questione, è stata oggetto di gravame in sede di appello e la Corte territoriale vi ha dato risposta richiamando quanto già affermato dal Tribunale che aveva osservato che il concomitante impegno professionale era stato eccepito tardivamente – in data 29 giugno 2022 quindi solo con due giorni di anticipo rispetto alla data dell’udienza e che nella documentazione prodotta non vi era contezza di quando fosse stata fissata l’udienza per l’altro procedimento.

In realtà emerge dagli atti che il concomitante impegno professionale era stato documentato dal difensore non appena il difensore aveva ottenuto una attestazione di cancelleria circa il segnalato altro impegno in altro procedimento con imputati detenuti.

A ciò si aggiunge che mentre il procedimento qui in esame era contro imputata in stato di libertà, il concomitante (documentato) impegno professionale del difensore era relativo ad un procedimento con imputati detenuti. Infine, non può non rilevarsi, come il reato in contestazione all’odierna ricorrente risulta essere contestato come commesso nel marzo 2020 con la conseguenza che il giorno 1° luglio 2022 era ben lungi dal maturare il termine di prescrizione del predetto reato (termine che sarebbe stato comunque oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.). Al riguardo deve essere ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato;

d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01) parametri che nel caso in esame risultano essere stati rispettati.

A ciò si aggiunge che la cassazione ha ulteriormente evidenziato che «È illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza – proposta dal difensore che abbia dedotto concomitanti impegni professionali ed esposto le ragioni che rendano essenziale l’espletamento della sua funzione in essi, per la particolare natura dell’attività cui debba presenziare (nella specie procedimento con imputati detenuti) – senza motivare in ordine alle ragioni per le quali detti impegni debbano essere subordinati all’immediata trattazione del processo di cui si chiede il rinvio, considerato che la previsione di cui all’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., richiede che l’impedimento sia tempestivamente comunicato ma non che esso, necessariamente, sia sorto prima.

Ne consegue che, ancorché la priorità temporale [nel caso in esame non nota – n.d.r.) costituisca uno dei parametri di valutazione, un impegno pur successivo possa essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell’obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal giudice di merito e solo se adeguatamente motivata, secondo criteri di completezza e di logicità, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 35037 del 09/07/2007, Alescio, Rv. 237725 – 01).

Nel caso in esame il Tribunale non risulta aver prodotto alcuna motivazione circa la valutazione della eventuale prevalenza di un impegno professionale rispetto ad altro essendosi semplicemente limitato a rilevare che l’istanza di rinvio era stata presentata solo due giorni prima della data di celebrazione dell’udienza.

Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva finalizzata al rinvio dell’udienza del giorno 1° luglio 2022 innanzi al Tribunale ha quindi determinato una violazione di legge in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.