La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 14453/2025 ha stabilito che in tema di impugnazioni, il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n. 114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, si applica, per il principio del “tempus regit actum”, alle impugnazioni del difensore di fiducia dell’imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della novella.
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Con numerose pronunce la Suprema Corte ha affermato che l’asserito contrasto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con i principi costituzionali poggia su una indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’atto d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna a ulteriori spese.
L’onere richiesto all’appellante non è irragionevole rispetto all’esigenza di consentirgli la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza.
La assazione sezione 4 ha già affermato che l’art. 581, comma 1-quater del codice di rito non prevede affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì persegue il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 – 01).
La norma in esame, non comportando una limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolando le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pone direttamente in contrasto né con il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., né con il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all’art. 27, secondo comma Cost.; né, in quanto tale, tocca il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall’art. 111, settimo comma, Cost.
Deve, perciò, escludersi, che tale previsione produca un ingiustificato ovvero un “non ragionevolmente giustificato” squilibrio nei rapporti tra le parti necessarie del processo penale, 3 cioè l’imputato e il rappresentante della pubblica accusa» (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 – 01).
Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quater dell’art. 581 cit. si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d’altro canto, il diretto coinvolgimento dell’imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo.
Questi principi sono stati richiamati anche da ultimo in numerose pronunce di legittimità, che hanno escluso la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, Di Girolamo; Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, Di Chio; Sez. 3, n. 32762 dell’11/06/2024, Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, El Mach).
A seguito della modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta nel caso di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio dell’imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, riveste più pregnanza «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo».
Ritiene la Suprema Corte che, trattandosi di valutare l’originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, non essendo applicabile la disciplina entrata in vigore successivamente (principio espresso da Sez. U, sent. n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236536 — 01; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207).
La precisazione è necessaria in quanto con la legge 9 agosto 2024, n. 114 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1-quater, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio; invece, nel caso in esame l’imputato fu assente nel processo di primo grado e l’appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia.
Tuttavia, il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il passaggio tra i diversi regimi.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza del comma 1-quater, come introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tale disposizione, secondo il principio tempus regit actum (cfr., Sez. 4, n. 41411 del 16/10/2024, non mass.; Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Kaltomi, non mass.) che, per quanto di interesse in questa sede, prevedeva la necessità di uno specifico mandato ad impugnare, con la contestuale elezione di domicilio, „,anche per il difensore di fiducia.
La Corte distrettuale ha pertanto correttamente applicato la disposizione prevista nell’art. 581, al comma 1 quater cod.proc.pen., dovendosi conseguentemente ritenere infondato il ricorso proposto.
Argomenti in tal senso possono essere ricavati anche dall’informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite (udienza del 24 ottobre 2024), sulla questione analoga “Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione“.
Nella informazione provvisoria, divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che: “La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.”
Tale affermazione conferma che il principio del tempus regit actum è riferito al momento di presentazione dell’atto di impugnazione.
L’identità di ratio, connessa alla comune natura processuale delle disposizioni, conduce a ritenere che la stessa interpretazione possa valere anche in relazione all’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen.
La Corte distrettuale ha pertanto correttamente applicato la disposizione prevista nell’art. 581, al comma 1 quater cod.proc.pen., dovendosi conseguentemente ritenere infondato il ricorso proposto.
