Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 20203/2025, udienza del 24 aprile 2025, deposito del 30 maggio 2025, ha chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen.
Ha chiarito ulteriormente che l’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., nel testo, applicabile ratione temporis, sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che, «[n]el caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Ciò posto, il motivo in esame impone anzitutto di stabilire in astratto se: a) l’obbligo di rinnovazione previsto da tale disposizione operi anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento venga riformata ai soli effetti della responsabilità civile; b) la prova da rinnovare possa consistere anche nell’esame di un perito. La risposta a entrambi tali quesiti è positiva, alla luce degli interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione, i quali, come è stato precisato da Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, non massimata sul punto, concernendo degli aspetti che non sono stati interessati dall’intervento riformatore che è stato attuato con il d. lgs. n. 150 del 2022, conservano piena validità.
Così, quando al primo quesito, si deve richiamare il principio, che è stato affermato con la sentenza Cremonini, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. a opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02).
Quanto al secondo quesito, si deve richiamare il principio, che è stato affermato con la sentenza Pavan, secondo cui l’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03).
Quanto alla nozione di prove decisive, si devono ritenere tali quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Rv. 287215-01).
