Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12491/2025, udienza del 4 marzo 2025, deposito del 31 marzo 2025, ha affermato che, in tema di appello del PM avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e non trovando integrale applicazione nel processo penale il principio della “ragione più liquida”, atteso che il giudice del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l’impugnazione dal pubblico ministero in presenza di una questione, ad esso subordinata, diversa e di più agevole decisione.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il Tribunale del riesame accoglieva l’appello della Procura della Repubblica avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la mozione cautelare genetica.
Il Tribunale del riesame ha applicato la misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività d’impresa nei confronti di GC, per la durata di mesi dodici, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e di causazione del fallimento a mezzo false comunicazioni sociali, attribuitigli quale amministratore della società P. SRL, dichiarata fallita.
Ricorso per cassazione
Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione GC.
Denuncia violazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 292 e 273 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente rileva come il Tribunale del riesame non abbia applicato correttamente il principio secondo cui il giudice del riesame, con funzioni di appello, ha il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Nel caso in esame il Tribunale ha violato il predetto principio, limitando la cognizione al solo profilo dell’attualità del pericolo di recidiva. L’accoglimento dell’appello proposto dal PM imponeva, secondo la difesa, una motivazione su tutti i presupposti della misura cautelare, in particolare quello dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza è stata contestata dal ricorrente, in sede di appello, attraverso la produzione di documenti, non valutati dal Tribunale.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
Difatti, il Tribunale del riesame, a fronte dell’ordinanza di rigetto del GIP incentrata sulla assenza di esigenze cautelari, interpreta il proprio ruolo limitando la devoluzione al solo tema delle esigenze cautelari medesime, non occupandosi in alcun modo del profilo della gravità indiziaria.
Diversamente, il collegio condivide quanto affermato da Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Rv. 283885 – 01.
Tale condivisibile pronuncia ha rilevato come, qualora il GIP abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e – come nel caso in esame – il PM abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all’esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357)».
In sostanza, per le Sezioni unite i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all’intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale del riesame funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del PM, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni di legge (cfr. anche, di recente, Sez. 6, n. 24397 del 2024, n.m.; Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Rv. 265008).
Pertanto, è ragionevole affermare che (con riguardo all’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo.
Va quindi confermato il principio affermato da Sez. 2, sentenza n. 38212/2022, per cui in tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e non trovando integrale applicazione nel processo penale il principio della “ragione più liquida”, atteso che il giudice del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l’impugnazione dal pubblico ministero in presenza di una questione, ad esso subordinata, diversa e di più agevole decisione.
Brevi note di commento
Il principio processuale della “ragione più liquida” — enucleato dalla giurisprudenza civile (SU civili, n. 9936 del 08/05/2014, Camps International Gmbh contro Portioli, Rv. 630490-01) e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un’ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo) — consente di decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad un’altra, quando la stessa sia suscettibile di assicurare la definizione del giudizio (così, Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 19631/2025, udienza del 18 aprile 2025, deposito del 26 maggio 2025).
Si legge ancora in Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza n. 9309/2020, 20 maggio 2020, che “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”.
Il principio ha dunque due antecedenti logici: l’economia processuale e la celerità del giudizio che riportano al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo; l’orientamento del decidente verso la soluzione più pratica ed efficiente che a sua volta evoca l’immagine del rasoio di Occam (i passaggi logici per la soluzione di un problema non devono essere moltiplicati senza ragione).
È indubbio che la sveltezza e la semplificazione siano virtù desiderabili in ogni giudizio, compreso quello penale.
Non si deve tuttavia dimenticare che, di frequente, nella materia penale la previsione di sequenze valutative, se da un lato obbedisce ad esigenze di ordine logico e sistematico, dall’altro soddisfa imprescindibili garanzie per l’accusato.
Così è per il procedimento endo-cautelare, rispondendo ad un’esigenza dell’accusato medesimo, oltre che della pubblica accusa, conoscere – e, in ipotesi confutare – il giudizio dell’organo titolare del potere cautelare e dell’organo di controllo sull’uso di quel potere sull’esistenza della gravità indiziaria prima che delle esigenze cautelari.
Meritano quindi un’ampia condivisione la decisione della quinta sezione penale della Suprema Corte qui annotata e quella precedente della seconda sezione penale che l’ha ispirata.
