L’avviso di parcella predisposto dall’avvocato e inviato al cliente equipollente all’accordo scritto per il compenso del professionista (Redazione)

La Cassazione civile con ordinanza numero 15631 depositata l’11 giugno 2025 ha ricordato che deve ritenersi in tema di pattuizione del compenso dell’avvocato tra il professionista e il cliente che, in mancanza di un accordo che sia stato trasfuso in un documento sottoscritto da entrambe le parti e di una proposta scritta da del primo che sia stata seguita dall’accettazione nella medesima forma del secondo, la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione da parte del cliente degli avvisi di parcella redatti dall’avvocato laddove la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali.