La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 15869/2025 ha stabilito che ii fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 718 cod. pen. è richiesta la prova dell’effettiva sussistenza di mezzi per l’esercizio o l’agevolazione del gioco d’azzardo e di concrete modalità del suo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualsiasi genere.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la decisione di condanna nella quale ci si era limitati a dar conto delle circostanze che nel circolo privato erano collocati due tavoli con le schedine del gioco orientale del “mahjont”, che su un tavolino attiguo era collocata la somma di cento euro e che i presenti, alla vista degli operanti, si erano spostati in un’altra zona.
Va premesso che la contravvenzione prevista dall’art. 718 cod. pen. è integrata dalla condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualunque specie, tenga o, comunque, agevoli un gioco d’azzardo, intendendosi per esso, in base al disposto di cui all’art. 721 cod. pen., il gioco in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sia interamente o quasi aleatoria.
La giurisprudenza della cassazione ha affermato che l’esercizio di giochi d’azzardo si configura quando i giochi non siano incentrati sull’abilità del giocatore, ovvero siano connotati da vincite e modalità di avvio tali da farli ragionevolmente assimilare ai giochi vietati (cfr. con riferimento all’uso di apparecchi non collegati alla rete telematica dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, Sez. F, n. 34268 del 27/08/2024, Ragusa, Rv. 287164-01; sulla qualifica di gioco d’azzardo riferito al gioco dei “tre campanelli”, “tre tavolette” o “tre carte” Sez. F, n. 26321 del 02/09/2020, Alamaru, Rv. 279545-01 e Sez. 2, n. 48159 del 17/07/2019, Pastore, Rv. 277805-01), ovvero, ancora, nei casi in cui l’abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna ed al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante (tra le tante, Sez. 3, n. 42519 del 24/10/2002, Coviello, Rv. 223203 – 01).
Ai fini, tuttavia, dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 718 cod. pen. è necessaria la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d’azzardo, dell’effettivo svolgimento di quel gioco e, qualora si tratta di apparecchiature di gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo delle stesse per fini di lucro (in questo senso Sez. 3, n. 25032 del 02/03/2016, Kaci, Rv. 267193- 01, che ha precisato che in caso di apparecchi automatici di gioco di natura aleatoria non è sufficiente accertare che l’apparecchio sia potenzialmente utilizzabile per l’esercizio del gioco di cui all’art. 721 cod. pen.).
In altri termini, l’elemento costitutivo oggettivo del reato in contestazione postula che la condotta, svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque genere, si concretizzi nell’esercitare (tenere) o nell’agevolare il giuoco d’azzardo, che, a sua volta, sussiste se ricorre il duplice requisito del fine di lucro e della vincita o della perdita interamente o quasi interamente aleatoria.
Nel caso di specie la sentenza impugnata – in linea con la pronuncia del Tribunale – procede ad una sintetica descrizione delle caratteristiche del gioco del “mahjont” (o “Mah Jong”), omettendo tuttavia di dare conto dell’istruttoria svolta sul punto e soprattutto omettendo di indicare quali sono state le prove assunte nel corso del dibattimento idonee a far ritenere accertato che nel circolo in cui hanno fatto irruzione le forze dell’ordine si stesse effettivamente esercitando il gioco d’azzardo.
Va sul punto evidenziato, quanto alla descrizione del gioco contenuta in sentenza, che essa non può assurgere, come tale, a prova della natura illecita del gioco.
In primo luogo, si tratta di una mera descrizione, condotta per somme linee, di alcune caratteristiche del gioco del “mahjont”, con la quale si afferma, in termini assertivi, e senza indicare gli elementi in base ai quali si perviene a tale conclusione, che esso deve essere classificato come gioco d’azzardo in quanto gioco da tavolo che richiede, oltre ad abilità e calcolo, anche una componente di aleatorietà.
In secondo luogo, la descrizione contenuta in sentenza se da un lato non fornisce indicazioni sulle fonti di conoscenza in ordine alla natura e alle regole di gioco, dall’altro non chiarisce quali fossero le concrete modalità di svolgimento del gioco e se, in quel contesto, si stesse giocando d’azzardo.
La sentenza impugnata, infatti, oltre alla descrizione sintetica di (alcune) caratteristiche del gioco, dà unicamente conto della circostanza che nei locali del circolo erano collocati due tavoli con le schedine del “mahjont”; che in un tavolino adiacente è stata trovata la somma di 100 euro e che, alla vista degli operanti, i cittadini cinesi seduti ai tavoli si alzavano immediatamente per spostarsi nella zona posteriore: tali elementi, anche letti in uno alla descrizione del gioco, non sono sufficienti a ritenere integrata la condotta di chi eserciti o, come nel caso di specie, agevoli il gioco vietato, non risultando dal complesso motivazionale a cosa si stesse giocando, quali fossero le concrete modalità di svolgimento del gioco e se quella somma di 100 euro costituisse una posta del gioco, posto che la stessa non è stata trovata sul tavolo in cui erano collocate le schedine del “mahjont” ma in un tavolo attiguo, di cui non è dato sapere (essendo stato unicamente indicato come “attiguo”) se fosse occupato da avventori, se fosse vuoto, se fungesse da appoggio, se fosse esso stesso destinato al gioco e, se del caso, a quale gioco.
Alla luce di queste considerazioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che dovrà in primo luogo verificare, in base agli elementi istruttori acquisiti nel contraddittorio tra le parti, se nel luogo in cui ha fatto irruzione la polizia giudiziaria si stesse giocando e, soprattutto, se si stesse giocando d’azzardo, ovvero se si stesse esercitando o se fosse stato agevolato un gioco che, per definirsi tale, deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 721 cod. pen., sia per quanto concerne la presenza dell’aleatorietà, che deve essere oggetto di specifico accertamento, sia per quanto riguarda, nel concreto, il fine di lucro, tenuto conto che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il gioco d’azzardo, punito dall’art. 718 cod. pen., si configura allorché l’abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna ed al caso (il che, ovviamente, presuppone che si accerti se esista o no la componente aleatoria) e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante (cfr. Sez. F, n. 35529 del 23/08/2016, Luongo, Rv. 268051 – 01).
Maddai la foto no … vediamo che dice il socio.
