Si può condannare Tizio e depositare il dispositivo e la motivazione riguardante altro processo con altro imputato di nome Caio?
Si può si può nel pazzo mondo giustizia.
I giudici di merito si rendono conto dell’errore e provano a rimediare con l’escamotage della correzione, della serie “quando la pezza è peggio del buco” e il pastrocchio giuridico arriva in cassazione.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 15263/2025 ha stabilito che la sentenza d’appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato è nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché, se l’invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, va annullata senza rinvio per la rinnovazione dell’intero giudizio di secondo grado.
Nel caso esaminato dai Supremi Giudici, la sentenza, depositata il 12 giugno 2024 con allegata la motivazione e il dispositivo riferiti ad altro imputato, è nulla ex art. 125, comma 3, cd. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione relativa alla posizione del P., ma la Corte di appello ha rimediato all’evidente errore materiale, sostituendo la motivazione riferita all’imputato, depositando la sentenza corretta e completa in data in data 16 luglio 2024 e disponendone la notificazione all’imputato ed al difensore, che ha tempestivamente proposto ricorso.
Ciò posto, va rilevato che l’errore, pacificamente commesso nel procedimento di confezionamento e di deposito della sentenza-documento, pur non rendendo inesistente la sentenza, la rende nulla, ma tale nullità non può essere utilmente corretta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
È stato condivisibilmente affermato che non è possibile rimediare l’errore in oggetto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto, pur risultando inalterato il dispositivo letto in udienza, si tratta di un caso di sostanziale assenza della motivazione, che richiede una modifica essenziale del provvedimento, su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice, non emendabile con detta procedura (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801; Sl!z. 6, n. 1088 del 06/11/2009, dep. 2010, Estilio, Rv. 245847).
La procedura di correzione dell’errore materiale è testualmente riservata ex art. 130 cod. proc. pen. ad emendare errori o omissioni formali, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, invece, ravvisabile nel caso di specie, in quanto si è posto rimedio alla radicale assenza di motivazione, redigendo integralmente la motivazione mancante.
Ne discende l’irrilevanza della censura, pur formalmente fondata, relativa all’adozione del provvedimento di rettifica con procedura de plano anziché previa instaurazione del contraddittorio ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen., non trattandosi, come già detto, di errore materiale emendabile con la procedura indicata.
Peraltro, la motivazione rettificata è stata depositata oltre il termine stabilito nel dispositivo letto in udienza e quando il difensore dell’imputato aveva già proposto in data 10 luglio 2024 tempestivo ricorso per denunciare Ia nullità della sentenza errata, sicché il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza poi corretta, beneficia, di fatto, di una impropria e non consentita restituzione nel termine per impugnare.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per un nuovo giudizio di appello.
