La restituzione dei documenti (anche semplici fotocopie) al cliente non può essere ritardata con la “scusa” della predisposizione della parcella.
La massima è estraibile dalla decisione numero 413/2024 del Consiglio Nazionale Forense.
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita (art. 33 cdf) non può essere giustificato dal professionista con la necessità di trattenere tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie notule.
Si legge nella sentenza:
“Anche l’eccezione sull’asserito omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, per cui i documenti consegnati dal cliente fossero semplici fotocopie con conseguente insussistenza della violazione dell’art.33 del CDF, non merita accoglimento.
A giudizio del ricorrente, il CDD avrebbe pretermesso l’esame della decisiva circostanza per cui i documenti consegnati dal cliente fossero semplici fotocopie.
Secondo l’Avv. [RICORRENTE], in particolare, la maggiore valorizzazione della suddetta circostanza, unita al fatto che le parti avevano raggiunto una transazione globale, avrebbe dovuto indurre il CDD ad una decisione di non colpevolezza o, comunque, di minore gravità.
In relazione alle sopra sintetizzate doglianze, giova preliminarmente rilevare come il CDD abbia, in realtà, preso in esame la circostanza, addotta a propria difesa dall’Avv. [RICORRENTE], per cui i documenti de quibus fossero semplici fotocopie e abbia giudicato detta circostanza irrilevante atteso che la documentazione che il legale è tenuto a restituire, com prende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli.
Quanto al merito delle doglianze, si deve evidenziare che l’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita, che gliene faccia richiesta, tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato.
Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del man dato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può es sere giustificato dal professionista con la necessità di trattenere tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note.
Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze pro fessionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvaler si di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024
