Censura o avvertimento sono le pene comminate a tre colleghi nei rispettivi giudizi per il tardivo inoltro del Mod. 5 nelle tre sentenze del Consiglio Nazionale Forense (allegate al post)
Il CNF ha stabilito che l’invio tardivo del Mod. 5 a Cassa forense comporta la revoca della sospensione amministrativa a tempo indeterminato dell’iscritto ex art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992), ma non fa venire meno l’illecito deontologico, ove rileva solo per la determinazione della data finale di consumazione della violazione
Nei casi di specie, gli incolpati aveva impugnato al CNF la censura o l’avvertimento irrogatagli dai rispettivi CDD per l’omesso invio del Mod. 5.
Poiché nelle more del giudizio di gravame avevano regolarizzato la propria posizione con la Cassa, hanno quindi chiesto la asserita estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e, decidendo quindi nel merito, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta dai Consigli territoriali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 407 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 408 del 6 novembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 409 del 6 novembre 2024
