Nell’ambito del sistematico lavoro di ricerca sugli orientamenti interpretativi della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura condotto da tempo da Terzultima Fermata, ci si concentra questa volta sull’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) dell’Ordinamento disciplinare dei magistrati, il quale sanziona “l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri”.
Per consentire uno sguardo più ampio e oggettivo, sono state selezionate massime, tutte tratte dal Codice annotato della giurisprudenza della Sezione disciplinare, emesse in tre differenti consiliature, precisamente quelle del 2006-2010 (vicepresidente Nicola Mancino), del 2010-2014 (vicepresidente Michele Vietti) e del 2014-2018 (vicepresidente Giovanni Legnini).
Seguono adesso le massime raccolte, riportate letteralmente e integralmente.
L’asterisco inserito dopo gli estremi della sentenza indica la sua definitività.
L’espressione che riassume la massima è di chi scrive.
La situazione imbarazzante
“Non configura illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni, per aver usato della qualità di magistrato al fine di conseguire un vantaggio ingiusto per sé o per altri, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che si avvalga della propria qualità per farsi identificare e per ottenere riservatezza in relazione ad una situazione imbarazzante, perché essa non comporta l’acquisizione di un vantaggio ingiusto”.
– Sez. disc., Sent. n. 152 del 26 novembre 2009 *
Lo stato di ebbrezza
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’ esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice il quale fermato per un controllo alla guida del veicolo di sua proprietà, sia colto in stato di ebbrezza e ponga in essere i comportamenti ingiuriosi, irriguardosi, minacciosi ed intimidatori nei confronti degli operatori della Polizia di Stato, qualora la mera spendita della qualità non risulti accompagnata dalla dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita”.
– Sez. disc., Sent. n. 30 del 18 febbraio 2014 *
L’accompagnamento abusivo
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale per raggiungere la sede della commissione tributaria provinciale per celebrarvi, quale componente della medesima, la relativa udienza, si faccia accompagnare da personale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria, con un auto di servizio, qualora tale condotta sia circoscritta ad un numero assai limitato di casi, risulti imposta da comprovate ragioni di sicurezza del magistrato ed il tragitto, come pure i tempi di permanenza fuori sede, siano estremamente contenuti, atteso che l’insieme di tali circostanze consente di ritenere il fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/06”.
– Sez. disc., Sent. n. 143 del 16 settembre 2014 *
La revoca della contravvenzione
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice, il quale si avvalga della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione, qualora non risulti provata la spendita della qualifica e la strumentalizzazione di essa al conseguimento del ritiro della sanzione amministrativa”.
– Sez. disc., Sent. n. 75 dell’8 luglio 2015 *
L’invalidità con accompagnamento
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del magistrato che, pur abusando della propria qualità, non faccia conseguire ad un conoscente alcun vantaggio ingiusto (nella specie il magistrato aveva utilizzato la propria qualità di magistrato per far conseguire tempestivamente ad un suo conoscente il riconoscimento della invalidità con accompagnamento, che comunque era riferita ad una persona affetta da patologia di gravità tale da meritare un trattamento prioritario per disposizione normativa)”.
– Sez. disc., Sent. n. 114 dell’8 settembre 2017 (Pronuncia confermata da SS.UU., Sent. n. 17187 del 28 giugno 2018)
La dilazione dei prestiti
“Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio di funzioni dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta del giudice delegato ai fallimenti che chiede ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari, al fine di concedere a propri conoscenti la dilazione, ovvero il prolungamento, dei prestiti loro concessi, per scarsa rilevanza del fatto se in concreto non è derivata alcuna compromissione della sua immagine e alcun pregiudizio della sua imparzialità”.
Sez. disc., Ord. n. 112 del 24 ottobre 2019 *
Due parole per finire
Chi ha letto fino alla fine magari si aspetterebbe un commento tecnico che spieghi perché e percome siano state emesse queste decisioni e quale sia il loro fondamento.
Si è spiacenti, queste aspettative rimarranno deluse.
Basta dire, credendo che sia la spiegazione più vera, che, come ricorda il titolo tratto da un testo di Nietzsche, i magistrati sono umani, troppo umani come ogni altro individuo e lo stesso vale per chi giudica le loro colpe disciplinari e applica tutte le scusanti possibili pur di non dannarli.
Piacerebbe che i magistrati, quando giudicano piuttosto che essere giudicati, non dimentichino di essere fatti della stessa pasta – l’umanità e tutto ciò che contiene – di chi aspetta il loro giudizio.
