Richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati proposta nel giudizio cautelare d’appello: condizioni per l’accoglimento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 20993/2025, udienza del 20 maggio 2025, deposito del 5 giugno 2025, ha chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche in sede di presentazione di memorie nel giudizio cautelare d’appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva in data successiva a quella di presentazione dei motivi di appello e dei motivi aggiunti. 

Il principio è già stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento al giudizio d’appello in trattazione orale, laddove si è espressamente affermato che «il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Conf., Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698)» (così, Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv. 280424-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 35599 del 16/06/2015, non mass.; Sez. 1, n. 9997 del 05/12/1986, dep. 1987, Rv. 176698-01; conf. mass. Rv. n. 167174; n. 156277; n. 147984; v. anche, Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285591-01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall’allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere).