Pluralità di azioni tipiche nella cornice dell’art. 73 DPR 309/1990: criteri differenziali tra concorso formale di reati e fatto unico (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 20977/2025, udienza del 20 maggio 2025, deposito del 5 giugno 2025, ha affermato che, poiché l’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha natura di norma a più fattispecie, deve escludersi il concorso formale di reati quando un “unico fatto concreto” integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (cfr., Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278418 – 01; Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Rv. 239259 – 01).

Le diverse condotte previste dal citato art. 73 perdono quindi la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, solo se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, Rv. 284666 – 01).

Invece, se le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) sono distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione.