Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 39678/2024, udienza del 12 settembre 2024, deposito del 29 ottobre 2024, ha ribadito, in adesione ad un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, che la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280340).
È pacifico, infatti, che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia non deve essere comunicata dall’ufficio al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull’imputato: con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Rv. 279628).
