Ordinanze “discutibili” che la difesa deve eccepire immediatamente altrimenti … (Riccardo Radi)

Quante volte gli avvocati si imbattono in ordinanze “stravaganti” da parte dei giudici di merito?

Poche o tante bisogna avere la lucidità di dedurre a verbale le nostre eccezioni ed osservazioni altrimenti dopo nulla è recuperabile.

Ecco un esempio che apprendiamo dalla Cassazione sezione 3 che con la sentenza numero 15474/2025 ha esaminato le ordinanze di merito che hanno dichiarato la lista testi della difesa “priva di effetti” perché depositata via pec (in realtà era consentito il deposito della lista testi in forma telematica) e la “decadenza” del teste della difesa per “omessa citazione” dello stesso.

La Suprema Corte esamina il fascicolo processuale, la cui disamina è consentita dal tenore dell’eccezione, e rileva che il giudice monocratico dichiarava “privo di effetti” il deposito della lista testi della difesa, perché trasmessa a mezzo pec.

Tuttavia, il giudice monocratico ammetteva l’esame a prova contraria del teste indicato nella lista, C.A., e rinviava il processo.

All’udienza di rinvio, si procedeva all’escussione del teste del P.M. G.N. e all’esame dell’imputato e, all’esito, il giudice monocratico dichiarava la difesa “decaduta dalla prova”, posto che non vi era prova della citazione del teste, di cui veniva comunque acquisita una mail, che, oltre a non dare certezza della provenienza dal teste, veniva ritenuta in ogni caso generica, non risultando documentato alcun impedimento, per cui il giudice, rimarcato che un rinvio per l’esame del teste, avrebbe comportato un inutile rallentamento del processo, dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitava le parti a concludere.

Decisione

Ciò posto, non può sottacersi che sia la declaratoria di inefficacia del deposito della lista testi avvenuto a mezzo pec, sia la successiva dichiarazione di “decadenza” del teste della difesa, poi comunque recuperato come teste a prova contraria, costituiscono determinazioni quantomeno discutibili, sia perché al 19 settembre 2023 era consentito il deposito della lista testi in forma telematica, sia perché la mancata citazione del teste non ne comporta l’automatica decadenza, potendo la revoca del teste essere giustificata o da una valutazione di superfluità della testimonianza, o comunque dal rilievo, nel caso di specie non adeguatamente argomentato, che il rinvio dell’udienza per la nuova citazione del teste avrebbe determinato un eccessivo ritardo della decisione (cfr. cassazione sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, Rv. 279922, Sez. 2, n. 21788 del 04/10/2018, dep. 2019, Rv. 27559 e Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, Rv. 271143).

Tanto premesso, osserva tuttavia la Cassazione che, quanto al primo aspetto, la concomitante ammissione a prova contraria del teste indicato nella lista consente di ritenere superati i profili di illegittimità della declaratoria di inefficacia del deposito della lista testi, mentre, quanto alla seconda questione, deve rilevarsi che la difesa (come nel primo caso) nulla ha eccepito in merito, sanando così il vizio insito nella decisione del giudice; in tal senso deve infatti richiamarsi e ribadirsi l’affermazione della cassazione (cfr. Sez. 6, n. 11400 del 12/02/2015, Rv. 262783, Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, Rv. 247878 e Sez. 3, i . 20128 del 12/02/2009, Rv. 243712), secondo cui determina una nullità regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (“quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”), la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perché non citato all’udienza dibattimentale, essendosi precisato che quando detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest’ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.