Misura cautelare del divieto di avvicinamento e separazione personale con diritto di visita del figlio minore da parte del genitore indagato: preminenza del “Best interest of the child” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 19483/2025 ha ribadito che deve ritenersi legittima la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese – identificate nella moglie e nelle due figlie minori del marito-padre indagato emessa in relazione all’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, dovendosi precisare che è stata contestata l’aggravante dei maltrattamenti assistiti e ricordare che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato e che è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell’indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, in ragione della prevalenza, in funzione del best interest of the child, delle ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.

La Suprema Corte ha confermato il principio già espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 20004/2024 sempre in tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell’indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del “best interest of the child”, le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.