Appello e procedimento cartolare “cd. Cartabia” : escluso l’obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale alle altre parti processuali (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 15245/2025 ha stabilito che nel procedimento cartolare novellato dalla cd. “riforma Cartabia”, la cui disciplina è vigente dall’1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare “pandemico”, non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera “cortesia”, non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.