Diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria: il loro complesso bilanciamento all’esame della Cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 1^, sentenza n. 14488/2025, udienza del 21 maggio 2025, deposito del 30 maggio 2025 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha affermato che, nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria, la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione, per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove i motivi di doglianza, lungi dall’investire l’accertamento del fatto nella sua materialità storica, riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine “sociale” (la cd. autodeterminazione informativa), l’atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce con il penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso. La decisione è stata emessa nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere la deindicizzazione da un motore di ricerca di notizie afferenti a una pregressa vicenda giudiziaria all’esito della quale l’interessato era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, dall’accusa di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso.